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AS 2002 3935

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni alle molatrici

Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni alle molatrici

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 dicembre 19621 concernente la prevenzione degli infortuni alle molatrici è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

Art. 1 Campo di La presente ordinanza si applica a tutte le imprese ai sensi dell’arti- applicazione colo 81 LAINF.

Art. 7 Installazioni L’installazione elettrica deve essere conforme all’ordinanza del elettriche 30 marzo 19943 sulla corrente debole, all’ordinanza del 30 marzo

19944 sulla corrente forte, alle prescrizioni sugli impianti interni

dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici e alle prescrizioni dei distributori di elettricità obbligati al controllo.

Art. 24 Deroghe e L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni può, misure speciali in casi speciali, consentire deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure.

Art. 25 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.