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AS 2002 3942

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)

Modifica dell’11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modi- ficata come segue:

Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG),

Art. 2 cpv. 1 lett. d 1 L’indennità per salariati è stabilita sulla base del salario determinante ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i su- perstiti (LAVS), ossia l’ultimo salario percepito prima dell’entrata in servizio e con- vertito in somma giornaliera. Per tale conversione non sono tenuti in considerazione i giorni in cui il salariato non ha percepito un salario o lo ha percepito solo in parte a causa di: d. servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;

Art. 12a cpv. 1 1 Hanno diritto all’assegno per l’azienda le persone prestanti servizio che, come fa- miliari collaboranti, svolgono la loro attività principale in una azienda agricola, e che possono essere qualificati come contadini di condizione indipendente secondo l’articolo 1a capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19525 sugli assegni fa- miliari nell’agricoltura (LAF).

3942 2001-2711

Indennità per perdita di guadagno RU 2002

Art. 15a Disciplinamento speciale concernente i corsi per monitori Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l’accertamento di indennità per perdita di guadagno a favore di parteci- panti a corsi di cui all’articolo 1a capoverso 3 LIPG.

Art. 21 cpv. 1 e 2 1 Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capo- verso 2 LPGA o 20 capoverso 2 LAVS. Una volta ricevuto il formulario di accerta- mento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custo- dia. 2 L’articolo 19 capoverso 2 LPGA è applicabile anche quando il servizio cade com- pletamente o in parte durante il tempo libero del salariato.

Art. 23 Restituzione di indennità irrecuperabili Per la restituzione di indennità irrecuperabili è applicabile l’articolo 79bis OAVS6.

Art. 26 cpv. 1 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 831.101

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