AS 2002 3944
Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura
Ordinanza sugli assegni familiari nell’agricoltura (OA Fam)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 novembre 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modi- ficata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19523 sugli assegni familiari nell’agricoltura (legge federale/LAF),
Art. 9 cpv. 2 e art. 12 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz