AS 2002 3949
Ordinanza sui sistemi d'informazione e di pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sui sistemi d’informazione e di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 novembre 19831 sui sistemi d’informazione e di pagamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 83 capoverso 1 lettere h e i, 96b, 96c e 109 della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),
Art. 7 Comunicazione di dati; diritti della persona interessata Gli articoli 33 e 47 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e l’articolo 97a LADI sono applicabili alla comuni- cazione di dati a terzi e ai diritti delle persone interessate.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz