AS 2002 3950
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 gennaio 19961 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoc- cupati è modificata come segue:
Art. 1 Diritto applicabile Per l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati fanno stato le prescrizioni della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicu- razioni sociali, della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni e dell’ordinanza del 20 dicembre 19824 sull’assicurazione contro gli infor- tuni, qualora le disposizioni seguenti non prevedano disciplinamenti speciali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz