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AS 2002 3952

Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 30 agosto 2002

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costan- za è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 e 7–9 3 L’impiego di complessi di reti flottanti libere è autorizzato dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre, nonché nelle sei notti precedenti il Venerdì santo nelle quali è autorizzata la pesca. L’articolo 25 è sospeso nelle sei notti pre- cedenti il Venerdì santo nelle quali è autorizzata la pesca. 7 Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente non più di tre reti che de- vono essere riunite in un complesso. 8 Dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre, nonché nelle sei notti precedenti il Venerdì santo nelle quali è autorizzata la pesca, si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 44 mm e, in deroga al capoverso 1, due reti con una magliatura di almeno 40 mm.

9 Abrogato

Art. 11 cpv. 3 e 6 3 I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo; tale disposizione è sospesa nel periodo pri- ma del 31 marzo in cui possono essere impiegati complessi di reti flottanti libere giusta l’articolo 10 capoverso 3.

6 Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente due reti al massimo, con

una magliatura di almeno 44 mm, di cui una, a partire dal 10 febbraio, può essere sostituita, in deroga al capoverso 1, da una rete con una magliatura di almeno

40 mm. Le reti devono essere riunite in un complesso.

Art. 25 cpv. 3 lett. d 3 Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:

1 RS 923.31

3952 2002-1547

Pesca nel Lago Superiore di Costanza RU 2002

d. alla sostituzione delle reti flottanti di 40 mm ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 8 e dell’articolo 11 capoverso 6 con reti con una magliatura di almeno

44 mm.

Art. 26 cpv. 3 3 Per la valutazione della cattura accessoria dei coregoni nelle reti per il pesce persi- co tra il 10 gennaio e il 30 aprile si applica per analogia la procedura di valutazione delle catture di massa del comitato speciale (art. 25 cpv. 2). Se il numero delle cattu- re accessorie supera in media 50 coregoni per patente e per giorno, le reti per il pe- sce persico devono essere sostituite con reti per i coregoni (art. 14 cpv. 1); devono nuovamente essere autorizzate non appena la situazione delle catture accessorie lo permette.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2002.

30 agosto 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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