Lexipedia

AS 2002 3957

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell'UNITA

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 12a Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

3 Il controllo delle misure riguardanti il traffico aereo spetta all’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Art. 13 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1–6, 7, 8 e 10 della presente ordinanza è punito con- formemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2 Chiunque viola l’articolo 6a della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 14–17a Abrogati

2002-2318 3957

Misure nei confronti dell’UNITA RU 2002

Art. 18 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore

2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3958