AS 2002 3959
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Irak
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Irak
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Irak è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 4b Abrogato
Art. 4c Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
3 Il controllo delle misure riguardanti il traffico aereo spetta all’Ufficio federale dell’aviazione civile.
Art. 5 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi. 2 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
3 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 5a Abrogato