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AS 2002 3961

AS 2002 3961

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 6a Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 7 Disposizioni penali

1 Chiunque viola l’articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Abrogati

Art. 12 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore

2 Abrogato

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