AS 2002 3961
AS 2002 3961
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 6a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 7 Disposizioni penali
1 Chiunque viola l’articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Abrogati
Art. 12 rubrica e cpv. 2 Entrata in vigore