AS 2002 3963
AS 2002 3963
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
2 Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2002.
II La presente modifica entra in vigore il 29 novembre 2002.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.207
2002-2471 3963