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AS 2002 3964

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 3a Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi. 2 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

3 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 5–8 Abrogati

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001.