AS 2002 3964
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 20011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 3a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1–3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi. 2 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
3 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 5–8 Abrogati
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001.