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AS 2002 3976

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 marzo 20021 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 5a Controllo

1 Il Seco effettua i controlli.

2 Il controllo al confine compete all’Amminsitrazione federale delle dogane.

Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2 Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 7–10 Abrogati

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.