AS 2002 3976
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 marzo 20021 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 5a Controllo
1 Il Seco effettua i controlli.
2 Il controllo al confine compete all’Amminsitrazione federale delle dogane.
Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
2 Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 della legge sugli embarghi. 3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embar- ghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 7–10 Abrogati
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.