AS 2002 3984
Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati
Accordo europeo del 16 ottobre 1980 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (con allegato)
RS 0.142.305; RU 1986 464
I
Campo di applicazione dell’Accordo il 29 aprile 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Finlandia 4 luglio 1990 1° settembre 1990 Germania* 25 gennaio 1995 1° marzo 1995 Romania* 19 luglio 2000 1° settembre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II
Dichiarazioni Germania In virtù dell’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo, qualsiasi Stato può dichiarare che: 1. il trasferimento di responsabilità secondo l’articolo 2 paragrafo 1 non avverrà per il solo motivo di aver autorizzato il rifugiato a soggiornare sul suo territorio per una durata eccedente la validità del titolo di viaggio, unicamente a fini di studio o di formazione; 2. non accetterà una domanda di riammissione presentata in base alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2. La Repubblica federale di Germania associa alla sua ratifica le riserve di cui alle cifre 1 e 2.
Romania Stesse dichiarazioni della Germania.
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1986 472, 1987 377 e 1988 1605.
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