AS 2002 4033
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti (Ordinanza sui prodotti dopanti)
Modifica del 13 novembre 2002
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui prodotti dopanti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a, f e g 1 I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati pro- dotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato: a. sostanze stimolanti; f. sostanze ad azione antiestrogena; g. sostanze mascheranti.
Art. 4 cpv. 1 lett. a e c
1 Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi
seguenti: a. incremento del trasferimento di ossigeno; c. doping genetico.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 415.052.1
2002-2204 4033
Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2002
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
13 novembre 2002 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2002
Allegato (art. 3 e 4)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive
1. Sostanze stimolanti
Le sostanze proibite appartenenti a questa classe comprendono i rispettivi isomeri L e D. a. Stimolanti amfepramone etilefrina metilendiossamfetamina amfetamina fencamfamina metilendiossimetamfetamina amifenazolo fendimetrazina metilfenidato bromantan fenetillina metossifenamina caffeina* fenfluramina nicetamide carfedone fenilpropanolamina** norfenfluramina catina** fenmetrazina paraidrossiamfetamina clobenzorex fenproporex pemolina cocaina fentermina pentetrazolo cropropamide foledrina pipradolo crotetamide mefenorex prolintano efedrina** mefentermina propilesedrina eptaminolo mesocarbo pseudoefedrina** etamivan metamfetamina selegilina etilamfetamina metilefedrina** stricnina * Per la caffeina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 12 µg/ml. ** Per la catina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 5 µg/ml. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml. Per la fenilpropanolamina e la pseudoefedrina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 25 µg/ml. Nota: Tutti i preparati a base di imidazolo sono ammessi per uso topico. È consentito sommi- nistrare vasocostrittori unitamente ad anestetici locali. L’uso topico (per es. per via nasale, of- talmologica, rettale) di preparati contenenti adrenalina è autorizzato. L’uso del bupropione, della sinefrina e della fenilefrina è autorizzato.
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b. Beta-2-agonisti bambuterolo reproterolo salmeterolo* formoterolo* salbutamolo* terbutalina* * In caso di asma e asma indotta da esercizio sono ammessi, se somministrati per inalazione, soltanto il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina (comunicazione al medico di fiducia della commissione tecnica antidoping). In occasione di competizioni, lo sportivo deve comunicare preventivamente l’impiego di questi medicinali all’istanza medica competente producendo un certificato medico rilasciato da un pneumologo o da un medico della federazione o della squadra.
2. Analgesici narcotici
buprenorfina idrocodone pentazocina destromoramide metadone petidina diamorfina (eroina) morfina* * Per la morfina, un campione è considerato positivo se la concentrazione nell’urina è superiore a 1 µg/ml. Nota: Sono autorizzate le seguenti sostanze somministrate specialmente come rimedi contro la tosse o antidolorifici: codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, etilmorfi- na, folcodina, propossifene e tramadolo. È parimenti autorizzato l’antidiarroico difenossilato.
3. Agenti anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti androgeni androstenediolo fluossimesterone 19-norandrostenediolo androstenedione formebolone 19-norandrostenedione bolasterone gestrinone norboletone boldenone mesterolone noretandrolone clostebolo metandienone ossandrolone danazolo metandriolo ossimesterone deidroclormetiltestosterone metenolone ossimetolone deidroepiandrosterone (DHEA) metiltestosterone stanozololo diidrotestosterone mibolerone testosterone* drostanolone nandrolone trenbolone * Per il testosterone, la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina costituisce un’infrazione, sempre che non sia dimostrato che tale rapporto è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche dello sportivo, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni o deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6 a 1, prima che sia presa una decisione definitiva in merito alla positività devono in ogni caso aver luogo ulteriori accertamenti medici sotto la sorveglianza dell’istanza medica competente. A tale proposito è redatto un rapporto completo comprendente un’analisi dei test precedenti, di quelli successivi e i risultati delle indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili risultati di test precedenti, lo sportivo interessato deve essere sottoposto a un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami devono essere inseriti nel rapporto. In assenza di collaborazione da parte dello sportivo, il campione è considerato positivo. Nota: I profili metabolici individuali dello sportivo e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzati per pervenire a conclusioni definitive.
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b. Altre sostanze ad azione anabolizzante bambuterolo formoterolo* salmeterolo* clenbuterolo reproterolo terbutalina* fenoterolo salbutamolo*° * Cfr. la regolamentazione al numero I.1.b Beta-2-agonisti. ° Nel caso del salbutamolo, una concentrazione di salbutamolo non solfatato nell’urina suSHULRUHD JPOFRVWLWXLVFHXQ¶LQIUD]LRQHHGHTXLYDOHDXQDEXVRGLDQDEROL]]DQWL
4. Diuretici
acetazolamide canrenone mannitolo* acido etacrinico clortalidone mersalile amiloride furosemide spironolattone bendroflumetiazide idroclorotiazide torasemide bumetanide indapamide triamterene * Il divieto vale unicamente in caso di somministrazione per via endovenosa.
5. Ormoni peptidici e sostanze ad azione analoga (mimetics)
corticotropina (ACTH, tetracosactide) gonadotropine ipofisarie e sintetiche* eritropoietina (EPO) insulina** fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) ormone della crescita (HGH) gonadotropina corionica (HCG)* * Il divieto concerne unicamente gli uomini. ** L’insulina è consentita per il trattamento di diabete insulino-dipendente. Il termine «insulino-dipendente» è utilizzato per descrivere un tipo di diabete che richiede un trattamento con insulina e che è stato diagnosticato da un medico adeguatamente qualificato. Ciò è sempre il caso per il diabete del tipo I e talvolta anche per il diabete del tipo II. Un simile trattamento deve essere comunicato all’istanza medica competente da un endocrinologo o da un medico della squadra. Tutti i fattori di rilascio (e i relativi analoghi) degli ormoni peptidici summenzionati sono parimenti proibiti. La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno o dei pertinenti marcatori diagnostici nell’urina di uno sportivo costituisce un’infrazione, sempre che non sia possibile provare che il fenomeno è dovuto a particolarità fisiologiche o patologiche.
6. Sostanze ad azione antiestrogena
clomifene* ciclofenile* tamossifene* * Il divieto concerne unicamente gli uomini.
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7. Sostanze mascheranti
Le sostanze mascheranti sono potenzialmente in grado di ostacolare l’escrezione di sostanze proibite o di dissimulare la loro presenza nell’urina o in altri campioni uti- lizzati nei controlli antidoping. Per sostanze mascheranti si intendono: a. i diuretici; b. l’epitestosterone*; c. il probenecide; d. gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali l’amido idros- sietilico (HES). * Un’eventuale concentrazione di epitestosterone nell’urina superiore a 200 ng/ml costituisce un’infrazione, sempre che non si possibile dimostrare che tale concentrazione è dovuta a uno stato fisiologico naturale. Per effettuare accertamenti di laboratorio è possibile utilizzare la spettroscopia di massa a rapporto isotopico (IRMS). Se i risultati ottenuti con l’IRMS non sono concludenti, l’istanza medica competente procede a ulteriori accertamenti prima che il campione utilizzato nel controllo antidoping sia dichiarato positivo.
II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive
1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno
a. Doping ematico Il doping ematico consiste nella somministrazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di sangue autologo, omologo o eterolo- go oppure di prodotti a base di globuli rossi (eritrociti) di qualsiasi provenienza. b. Altri prodotti La somministrazione di prodotti destinati a incrementare la capacità di assorbimen- to, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, quali ad esempio i prodotti a base di emoglobina modificata (di origine umana, animale o sintetica), i perfluorocomposti e l’efaproxiral (RSR 13).
2. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
Per manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche si intende l’utilizzazione di sostanze e di metodi (comprese le sostanze mascheranti di cui al n. I.7.) che modifi- cano o sono presumibilmente in grado di modificare l’integrità o la validità dei cam- pioni usati nei controlli antidoping, come ad esempio (elenco non esaustivo) la ca- teterizzazione, la sostituzione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli antidoping, l’alterazione delle escrezioni renali e l’alterazione dei risultati delle mi- surazioni di testosterone e epitestosterone (cfr. n. I.7.).
3. Doping genetico
Per doping genetico si intende qualsiasi utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di geni, di sequenze di geni e/o di cel- lule potenzialmente in grado di incrementare le prestazioni sportive.
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III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono de- terminanti la concentrazione e la quiete interiore: tiro (tutte le discipline), pentathlon moderno, golf, bob, curling, scherma, sport del volo, motorismo, sport equestri, tuffi, salto con gli sci, sci alpino. acebutololo carvedilolo nadololo alprenololo celiprololo nebivololo atenololo esmololo ossiprenololo betassololo labetalolo pindololo bisoprololo levobunololo propranololo bunololo metipranololo sotalolo carteololo metoprololo timololo
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