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AS 2002 4040

Ordinanza del DDPS concernente Gioventù e Sport

Ordinanza del DDPS concernente Gioventù e Sport (O G+S)

del 7 novembre 2002

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 11 capoverso 2, 15, 20 capoverso 3, 20a capoverso 3, 20b capover- so 3, 23k, 23l e 23m dell’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo di Gioventù e Sport Gioventù e Sport (G+S) intende: a. motivare i giovani a praticare attività sportive e promuoverne l’integrazione in una comunità sportiva; b. preparare i monitori G+S, offrendo una formazione specifica ai loro compiti e un perfezionamento conforme alle loro necessità e coadiuvarli nell’eserci- zio della loro funzione.

Art. 2 Concezione di G+S 1 L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) elabora, in collaborazione con la Commis- sione federale dello sport (CFS), una concezione di G+S e la verifica periodica- mente. 2 La concezione definisce lo sport secondo G+S, gli obiettivi della formazione dei giovani e gli obiettivi della formazione e del perfezionamento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S.

Capitolo 2: Discipline sportive G+S

Art. 3 Discipline sportive Le discipline sportive G+S sono elencate nell’allegato 1.

RS 415.31 1 RS 415.01; RU 2002 4003

4040 2002-1407

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Art. 4 Ammissione di nuove discipline sportive G+S 1 Una federazione sportiva può proporre l’ammissione di una nuova disciplina nel- l’elenco delle discipline sportive G+S. 2 La disciplina sportiva è ammessa a titolo provvisorio per un periodo di prova di tre anni. L’UFSPO decide le condizioni d’ammissione e le prestazioni della federazione che chiede l’ammissione. 3 Al termine del periodo di prova, il Dipartimento decide se la disciplina è ammessa definitivamente nell’elenco delle discipline sportive G+S.

Art. 5 Controllo delle prestazioni federali erogate alle discipline sportive G+S La disciplina sportiva che presenta durante due anni uno squilibrio tra le risorse im- piegate e i risultati ottenuti oppure non corrisponde alla concezione dello sport di G+S può essere attribuita dall’UFSPO al gruppo d’utenti 6.

Capitolo 3: Formazione dei giovani Sezione 1: Organizzazione delle offerte G+S

Art. 6 Organizzatore L’organizzatore si impegna, con la sua firma, a osservare le prescrizioni concernen- ti G+S.

Art. 7 Organo che accorda l’autorizzazione 1 Gli uffici cantonali G+S autorizzano le offerte G+S dei gruppi d’utenti 1, 2, 3, 4 e 5.

2 L’UFSPO autorizza le offerte G+S del gruppo d’utenti 7, nonché le offerte G+S

annunciate dalle federazioni sportive e dalle associazioni giovanili dei gruppi d’utenti 3 e 4. 3 Le offerte G+S sono previamente valutate da un esperto G+S in funzione della di- sciplina sportiva e delle esigenze in materia di sicurezza.

Art. 8 Luogo di svolgimento I corsi e i campi G+S possono svolgersi in Svizzera o all’estero.

Sezione 2: Corsi G+S

Art. 9 Direzione 1 I corsi G+S sono diretti da monitori G+S formati nella pertinente disciplina spor- tiva.

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2 Per talune discipline sportive sono applicabili le disposizioni particolari concer- nenti l’impiego dei monitori G+S; tali disposizioni figurano nell’allegato 2.

Art. 10 Numero di partecipanti

1 Un corso G+S deve contare almeno quattro partecipanti in età G+S.

2 I corsi G+S del gruppo d’utenti 7 contano almeno due partecipanti al livello di promovimento 3.

Art. 11 Dimensione dei gruppi e impiego dei monitori 1 La dimensione dei gruppi per ogni disciplina sportiva è stabilita nell’allegato 2.

2 Ciascun gruppo di un corso è diretto da un monitore G+S.

Art. 12 Durata di un corso e di una lezione 1 La durata minima di un corso G+S è di 15 settimane (gruppi d’utenti 1 e 5) o di

30 ore (gruppi d’utenti 2 e 7).

2 L’insegnamento è impartito in lezioni di 60 o 90 minuti.

3 Nei gruppi d’utenti 1 e 5, con il medesimo gruppo può essere computata soltanto una lezione al giorno. Nei gruppi d’utenti 2 e 7, con il medesimo gruppo possono essere computate al massimo cinque ore al giorno.

Art. 13 Contenuti dei corsi

1 La formazione dei giovani comprende più livelli di formazione definiti secondo

principi conformi alla pedagogia giovanile e in funzione delle peculiarità della di- sciplina sportiva. 2 L’UFSPO allestisce i programmi di formazione per le singole discipline sportive.

Sezione 3: Campi G+S

Art. 14 Direzione

1 Per l’organizzazione di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S

formati nella pertinente disciplina sportiva.

2 Ciascun gruppo di un campo è diretto da un monitore G+S.

3 Per alcune discipline sportive sono applicabili le disposizioni particolari concer- nenti l’impiego di monitori G+S che figurano nell’allegato 2.

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Art. 15 Numero di partecipanti

1 Un campo G+S conta almeno dodici partecipanti in età d’essere ammessi a G+S.

2 I campi G+S del gruppo d’utenti 3 contano almeno sei partecipanti in età d’essere ammessi a G+S.

Art. 16 Durata di un campo e attività G+S 1 La durata minima di un campo G+S è di cinque giorni per i gruppi d’utenti 3 e 4 e di quattro giorni per il gruppo d’utenti 5. 2 Ogni giorno di campo comprende almeno quattro ore di attività sportive G+S. Non vi sono giorni di campo nei quali la responsabilità di G+S è esclusa.

Art. 17 Contenuti dei campi 1 Le attività sportive G+S sono insegnate secondo principi conformi alla pedagogia giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva. 2 L’UFSPO allestisce i programmi di formazione per le singole discipline sportive.

Sezione 4: Sorveglianza e controllo

Art. 18

1 L’UFSPO esercita l’alta sorveglianza sulla formazione dei giovani.

2 Il controllo della formazione dei giovani incombe agli organi che, conformemente all’articolo 7, accordano le autorizzazioni. 3 Il controllo è effettuato periodicamente e in maniera sistematica. Può essere ese- guito sul posto.

Capitolo 4: Formazione dei quadri Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 19 Principio

1 La formazione dei quadri comprende la formazione e il perfezionamento dei mo-

nitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S. 2 L’UFSPO elabora strutture e percorsi formativi per tutte le discipline sportive. Le esigenze, gli obiettivi didattici e la durata di ogni offerta sono stabiliti nei program- mi di formazione e di perfezionamento.

Art. 20 Annuncio e pubblicazione delle offerte

1 Le offerte di formazione dei quadri sono annunciate all’UFSPO.

2 Le offerte di formazione dei quadri sono pubblicate dall’UFSPO.

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Sezione 2: Monitori G+S

Art. 21 Struttura della formazione e del perfezionamento 1 La formazione dei monitori G+S consiste in una formazione di base specifica alla disciplina sportiva.

2 Il perfezionamento è strutturato in moduli.

Art. 22 Formazione 1 I corsi per monitori G+S consentono di acquisire le conoscenze di base pedagogi- che, metodologiche e specifiche alla disciplina sportiva. 2 I corsi per monitori sono organizzati dall’UFSPO, dagli uffici cantonali G+S, da associazioni giovanili e da istituzioni per la formazione degli insegnanti. 3 L’UFSPO offre alle persone che beneficiano di una formazione equivalente al cor- so per monitori la possibilità di seguire moduli d’introduzione.

Art. 23 Perfezionamento

1 Nell’ambito del perfezionamento sono approfondite e ampliate le competenze dei

monitori.

2 I monitori G+S seguono ogni due anni almeno un modulo di perfezionamento allo

scopo di rinnovare il loro riconoscimento. Seguendo un modulo di perfezionamento, essi ottemperano all’obbligo di assolvere un perfezionamento per tutte le discipline sportive nelle quali sono riconosciuti.

3 Il perfezionamento è organizzato dall’UFSPO, dagli uffici cantonali G+S, dalle

federazioni sportive, da associazioni giovanili e da istituzioni per il perfezionamento degli insegnanti.

Art. 24 Ammissione

1 Sono ammessi alla formazione di monitore i candidati che:

a. compiono 18 anni nell’anno del corso e b. sono raccomandati dal coach G+S competente.

2 Sono ammessi al perfezionamento i monitori G+S che:

a. possiedono un’esperienza sufficiente come monitore e b. sono raccomandati dal coach G+S competente.

Art. 25 Diritti I monitori G+S sono autorizzati a dirigere corsi e campi G+S nella loro disciplina sportiva e a impartirvi un insegnamento. Sono fatte salve le disposizioni specifiche concernenti l’impiego dei monitori G+S di cui agli articoli 9 capoverso 2 e 14 capo- verso 3.

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Art. 26 Obblighi

1 I monitori G+S sono tenuti a:

a. organizzare i corsi e i campi G+S conformemente ai principi di cui agli arti- coli 13 capoverso 1 e 17 capoverso 1; b. prendere misure adeguate alle circostanze allo scopo di salvaguardare, per tutta la durata del corso o del campo, la salute e la sicurezza dei partecipanti; c. provvedere affinché il materiale ricevuto in prestito non sia né danneggiato né smarrito e sia pulito prima di essere riconsegnato; d. garantire all’organo che accorda l’autorizzazione e al coach G+S competente la possibilità di esaminare il loro lavoro. 2 I documenti relativi ai corsi e ai campi sono conservati per un periodo di tre anni e, su richiesta, consegnati all’autorità che accorda l’autorizzazione o dall’UFSPO.

Sezione 3: Coach G+S

Art. 27 Formazione e perfezionamento 1 La formazione e il perfezionamento dei coach G+S avvengono sotto forma di corsi e moduli specifici. Possono essere integrati nel perfezionamento dei monitori G+S oppure impartiti separatamente.

2 Sono ammesse alla formazione di coach G+S le persone che:

a. compiono 18 anni nell’anno del corso e b. sono raccomandate da un organizzatore della formazione dei giovani.

3 I coach G+S seguono ogni due anni un modulo di perfezionamento per coach G+S

allo scopo di rinnovare il loro riconoscimento.

4 La formazione e il perfezionamento dei coach G+S sono organizzati dagli uffici

cantonali G+S o dall’UFSPO, in collaborazione con le federazioni sportive e le as- sociazioni giovanili.

Art. 28 Compiti 1 I coach G+S offrono consulenza, assistono e sorvegliano i monitori G+S del loro organizzatore in occasione dello svolgimento dei corsi e dei campi G+S.

2 Provvedono affinché la formazione dei giovani abbia luogo conformemente

all’articolo 1 lettera a nonché ai principi di cui agli articoli 13 capoverso 1 e 17 ca- poverso 1.

3 Annunciano l’offerta G+S all’organo competente per accordare l’autorizzazione.

4 Firmano, unitamente a un altro rappresentante dell’organizzatore con diritto di firma, l’annuncio dell’offerta G+S.

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5 Assicurano all’organo che accorda l’autorizzazione la possibilità di esaminare il loro lavoro. Conservano il diario di coach G+S nonché i documenti relativi ai corsi e ai campi affidati dai monitori G+S per un periodo di tre anni e li consegnano, su ri- chiesta, all’organo che accorda l’autorizzazione o all’UFSPO.

Sezione 4: Formatori G+S

Art. 29 Principio Nel gruppo d’utenti 3 possono essere offerte formazioni per formatori G+S.

Art. 30 Formazione 1 I monitori G+S del gruppo d’utenti 3 sono formati nei corsi per formatori G+S de- stinati alla formazione e al perfezionamento dei monitori e dei coach G+S del grup- po d’utenti 3.

2 Sono ammessi alla formazione per formatori G+S i monitori G+S del gruppo

d’utenti 3 che: a. soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’articolo 19 e b. sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri. 3 I corsi per formatori G+S sono organizzati dagli organizzatori delle offerte del gruppo d’utenti 3 o dall’UFSPO.

Art. 31 Perfezionamento

1 I formatori G+S perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali G+S.

2 Essi seguono ogni due anni il pertinente corso centrale allo scopo di rinnovare il riconoscimento.

3 I corsi centrali G+S sono organizzati dall’UFSPO.

Art. 32 Diritti I formatori G+S possono essere impiegati per assicurare la formazione e il perfezio- namento dei monitori e dei coach G+S del gruppo d’utenti 3.

Sezione 5: Esperti G+S

Art. 33 Formazione 1 I monitori G+S sono formati nei corsi per esperti G+S destinati ad assicurare la formazione dei quadri.

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2 Sono ammessi alla formazione per esperti G+S i monitori G+S che:

a. soddisfano i pertinenti requisiti di cui all’articolo 19 e b. sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri.

3 I corsi per esperti sono organizzati dall’UFSPO.

Art. 34 Perfezionamento

1 Gli esperti G+S perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali G+S.

2 Essi seguono ogni due anni il pertinente corso centrale allo scopo di rinnovare il riconoscimento in tutte le discipline sportive. 3 I corsi centrali G+S sono organizzati dall’UFSPO. Esso può incaricare i Cantoni o le federazioni di organizzare tali corsi.

Art. 35 Diritti 1 Gli esperti G+S sono autorizzati a impartire la formazione dei quadri nella perti- nente disciplina sportiva. 2 Nelle discipline sportive sottoposte a particolari prescrizioni di sicurezza, gli esperti G+S possono essere impiegati in qualità di specialisti della sicurezza per va- lutare i programmi dei corsi o dei campi.

Sezione 6: Sorveglianza e controllo

Art. 36

1 L’UFSPO sorveglia la formazione dei quadri.

2 Il controllo della formazione dei quadri è effettuato periodicamente e in maniera sistematica. Può essere eseguito sul posto.

Capitolo 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 37 Corsi per i collaboratori degli uffici cantonali G+S e delle federazioni sportive L’UFSPO può organizzare corsi per i collaboratori degli uffici cantonali G+S e delle federazioni sportive.

Art. 38 Mezzi didattici L’UFSPO fornisce mezzi didattici per la formazione dei quadri adeguati ai differenti livelli.

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Art. 39 Materiale in prestito 1 Il materiale sportivo è dato in prestito agli organizzatori dall’UFSPO, il materiale dell’esercito dall’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri e le carte to- pografiche dall’Ufficio federale di topografia. 2 La Confederazione assume le spese per il deposito, per i lavori eseguiti negli arse- nali e per il trasporto. L’organizzatore della formazione dei giovani partecipa con un contributo alle spese generali. 3 Il materiale perso, le spese di ripristino del materiale danneggiato per negligenza o pulito male e le spese risultanti da prestazioni straordinarie sono addebitati all’orga- nizzatore della formazione dei giovani.

Art. 40 Trasporto di persone I partecipanti alla formazione dei quadri, gli insegnanti addetti alla formazione dei quadri e il personale dei corsi hanno diritto a buoni per viaggi con mezzi di trasporto pubblici.

Art. 41 Alloggio Per le attività G+S possono essere messi a disposizione edifici dell’esercito confor- memente all’ordinanza sugli emolumenti del DDPS del 21 dicembre 19902.

Capitolo 6: Amministrazione

Art. 42 Gestione dei dati La gestione dei dati concernenti la formazione dei giovani e dei quadri è disciplinata dall’ordinanza del 30 ottobre 20023 sulla banca dati nazionale per lo sport (OBDNS).

Art. 43 Formazione dei giovani 1 L’organo che accorda l’autorizzazione registra su supporto informatico le offer- te G+S di formazione dei giovani, le gestisce e prepara i versamenti. 2 Esso esamina le domande d’indennità, allestisce i conteggi e trasmette gli incarta- menti all’UFSPO.

3 L’UFSPO verifica i dati.

2 RS 510.46 3 RS 415.051.1; RU 2002 4023

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Art. 44 Formazione dei quadri 1 L’organizzatore di offerte di formazione dei quadri gestisce i dati dei partecipanti su supporto informatico e prepara i versamenti.

2 L’UFSPO verifica l’offerta e aggiorna i dati personali.

Art. 45 Competenza per la decisione in merito ai sussidi destinati alla formazione dei giovani e dei quadri L’UFSPO verifica i conteggi e stabilisce i sussidi.

Art. 46 Versamento dei sussidi

1 I sussidi federali sono versati dopo il ricevimento dei conteggi.

2 Per i corsi annuali destinati alla formazione dei giovani, è possibile versare dopo sei mesi fino al 40 per cento dell’importo provvisorio del sussidio. 3 Il 15 dicembre è l’ultimo giorno dell’anno contabile. A questa data si chiude il conteggio dei sussidi federali concessi durante l’esercizio e si allestiscono le statisti- che.

Art. 47 Guide L’UFSPO pubblica delle guide nelle quali figurano, per ogni disciplina sportiva, le disposizioni e le indicazioni determinanti per la formazione dei giovani e dei quadri.

Art. 48 Controllo

1 Gli uffici cantonali G+S tengono:

a. un fascicolo per ogni organizzatore e per le offerte G+S di formazione dei giovani da esso annunciate; b. un elenco dei buoni per il trasporto di persone consegnati.

2 I documenti sono conservati per tre anni.

Capitolo 7: Commissioni consultive

Art. 49 Conferenza dei capi degli uffici cantonali G+S 1 La conferenza dei capi degli uffici cantonali G+S offre consulenza all’UFSPO su questioni concernenti lo sviluppo, la pianificazione e l’organizzazione delle offerte di formazione dei giovani e dei quadri. 2 Per l’elaborazione delle basi decisionali e la preparazione della conferenza dei capi degli uffici cantonali può essere convocata una conferenza dei presidenti regiona- li G+S.

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Art. 50 Conferenza dei rappresentanti delle federazioni La conferenza dei rappresentanti delle federazioni offre consulenza all’UFSPO su questioni concernenti lo sviluppo, la pianificazione e l’organizzazione della forma- zione dei quadri.

Art. 51 Conferenza delle direzioni delle discipline sportive La conferenza delle direzioni delle discipline sportive offre consulenza all’UFSPO su questioni concernenti la teoria e la pratica dello sport, come pure su questioni inerenti alla formazione dei quadri.

Art. 52 Commissione della disciplina sportiva o del gruppo di discipline sportive G+S La commissione della disciplina sportiva G+S o del gruppo di discipline sportive G+S offre consulenza alla direzione della disciplina sportiva G+S su questioni con- cernenti lo sviluppo e la gestione delle pertinenti discipline sportive.

Art. 53 Gruppi di lavoro G+S

1 I gruppi di lavoro G+S offrono consulenza all’UFSPO su questioni di fondo e di

procedura inerenti a settori particolari.

2 Sono istituiti dall’UFSPO in funzione dei bisogni.

Art. 54 Modalità di lavoro 1 L’UFSPO invita le commissioni consultive interessate a esprimere il proprio parere su tutte le questioni importanti.

2 Le commissioni consultive sono convocate dall’UFSPO. L’UFSPO o il suo rap-

presentante assume la presidenza delle sedute.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 55 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 10 novembre 19804 concernente Gioventù e Sport è abrogata.

4 RU 1980 1749, 1981 398, 1983 385 1055 , 1984 1021, 1986 20, 1987 30, 1988 52, 1989 302, 1990 1079, 1991 2574, 1993 12 3185, 1994 1462, 1995 1402 4842, 1996 3115, 1997 1381, 2000 2974

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Art. 56 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

7 novembre 2002 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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Allegato 1 (art. 3)

Discipline sportive G+S

Acque vive (canoismo), alpinismo, arrampicata sportiva, atletica leggera, badmin- ton, BMX (bike multi cross), calcio, canottaggio, ciclismo artistico, ciclismo su pi- sta, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, equitazione, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginna- stica e danza, ginnastica nazionale, ginnastica ritmica, golf, hockey a rotelle, hockey in linea, hockey su terra, hockey sul ghiaccio, hornuss, immersione libera, judo, ju- jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincronizzato, palla nel cesto, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, palla-pugno, pallavolo, patti- naggio artistico a rotelle, pattinaggio di corsa a rotelle, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, rampichino, regata, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, salto con gli sci, scherma, sci, sci di fondo, sci-escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, squash, street-hockey, surf a vela, tennis, tennistavolo, tiro sportivo, trampolino, trial, triathlon, tuffi, unihockey, vela, volteggio.

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Allegato 2 (art. 9 cpv. 2, 11 cpv. 1, 14 cpv. 3)

Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi

Disposizioni concernenti la dimensione dei gruppi e l’impiego di monitori G+S: Nelle discipline sportive calcio, hockey a rotelle, hockey in linea, hockey su ghiac- cio, hockey su terra, pallacanestro, pallamano, palla nel cesto, pallanuoto, palla- pugno, pallavolo, pattinaggio sincronizzato, rugby, street-hockey e unihockey non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti. A partire da 25 parte- cipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massi- mo. Nelle discipline sportive atletica leggera, badminton, BMX, ciclismo artistico, cicli- smo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica, ginnastica artistica, ginnastica agli attrezzi, gin- nastica e danza, ginnastica nazionale, ginnastica ritmica, judo, ju-jitsu, karate, im- mersione libera, lotta, lotta svizzera, nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincroniz- zato, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di corsa su rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, rampichino, rock’n’roll, ruota di Röhn, scherma, squash, tennis, tennistavolo, trampolino, trial, triathlon, tuffi e vol- teggio non è consentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti. A parti- re da 17 partecipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nelle discipline sportive acque vive (canoismo), equitazione, regata (canoismo), salto con gli sci, sci, sci di fondo, snowboard, surf a vela e vela non è consentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti. A partire da 13 partecipanti, un mo- nitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impie- gato per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci-escursionismo non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti quando dette discipline sono praticate all’aperto e i 12 partecipanti quando sono praticate al coperto (in- door). A partire da 7 partecipanti, rispettivamente da 13, un monitore G+S supple- mentare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di al massimo 6, rispettivamente 12 partecipanti. Nei campi G+S dei gruppi d’utenti 3 e 5 è consentito impiegare persone maggioren- ni prive di un riconoscimento G+S al posto di monitori G+S supplementari. L’indennità forfetaria è stabilita sulla base del numero di monitori G+S impiegati. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, sci-escursionismo e nello sport di campo/trekking la persona responsabile deve possedere la qualificazione di capocorso.

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Nel caso in cui le attività subordinate a prescrizioni di sicurezza particolari (attività acquatiche e nautiche, attività invernali e trekking di montagna) sono praticate nel- l’ambito dello sport di campo/trekking, deve essere impiegato un monitore G+S con una formazione adeguata. Nella disciplina sportiva della vela, soltanto i monitori G+S adeguatamente qualifi- cati possono offrire una formazione su yacht o iolle nell’ambito di corsi o campi G+S. Per motivi di sicurezza, nella disciplina sportiva della vela sono inoltre applicabili le due regole seguenti: a. al livello d’insegnamento 1, ogni monitore è autorizzato a occuparsi al mas- simo di 6 imbarcazioni e/o 12 partecipanti; b. ai livelli d’insegnamento 2-5, ogni monitore è autorizzato a occuparsi al massimo di 8 imbarcazioni e/o 12 partecipanti.

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