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AS 2002 4055

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

Modifica del 19 novembre 2002

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta fede- rale diretta è modificata come segue: Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2) Per l’anno civile 2003, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.

In vigore per Interesse di mora e sulle ecce- Interesse rimunerativo denze d’imposta da restituire sui pagamenti anticipati (in %) (in %)

Anno civile3 2003 4,0 1,5 20024 4,0 1,5 20015 4,5 2,0 20006 4,0 1,5 19997 4,0 1,5 19988 5,0 2,0 19979 5,0 2,0 199610 5,0 2,5 199511 5,0 3,5

1 RS 642.124; RU 1993 717 2 La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d’interesse fissati precedente- mente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati. 3 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.

4 Modifica del 28 novembre 2001, RU 2001 3088

5 Modifica del 27 novembre 2000, RU 2000 2862

6 Modifica del 26 novembre 1999, RU 1999 3136

7 Modifica del 3 novembre 1998, RU 1998 2724

8 Modifica dell’8 dicembre 1997, RU 1997 3015

9 Modifica del 4 dicembre 1996, RU 1996 3430

10 Modifica del 7 dicembre 1995, RU 1995 5460

11 Modifica del 29 novembre 1994, RU 1994 2786

2002-2606 4055

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta RU 2002

In vigore per Interesse di mora e sulle ecce- Interesse rimunerativo denze d’imposta da restituire sui pagamenti anticipati (in %) (in %)

Periodo di tassazione12 1993/9413 6,0 4,0

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2003.

19 novembre 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

12 I tassi d’interesse sono d’ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione

13 Ordinanza del 19 marzo 1993, RU 1993 1264