AS 2002 4059
Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 gennaio 19961 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 6 Importo del sussidio Per il 2003 l’importo del sussidio della Confederazione ammonta allo 0,1 per cento delle spese globali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.141
2002-2230 4059