Lexipedia

AS 2002 4059

Ordinanza sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione (OFAD)

Modifica del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 gennaio 19961 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 6 Importo del sussidio Per il 2003 l’importo del sussidio della Confederazione ammonta allo 0,1 per cento delle spese globali.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.141

2002-2230 4059