AS 2002 4060
Ordinanza concernente la determinazione dei dazi e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)
Ordinanza concernente la determinazione dei dazi e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per ani- mali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f 2 I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l’alimentazione umana delle voci di tariffa2 1003.0061, 1004.0031 e
1005.9021 all’aliquota di dazio del contingente se:
e. si impegnano a pagare posticipatamente la differenza di dazio nella misura in cui i valori di resa stabiliti non siano raggiunti; f. si impegnano a utilizzare per l’alimentazione umana almeno il 15 per cento dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile nonché almeno il 45 per cento del granoturco commestibile.
1bis L’azienda di trasformazione che non rispetta le rese stabilite nell’articolo 2 ca- poverso 2 lettera f nonché nell’articolo 2a capoverso 3 è tenuta al pagamento posti- cipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l’aliquota di dazio fuori del contingente doganale applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si prelevano le aliquote di dazio più elevate applicabili nel corso del relativo trimestre civile.