AS 2002 41
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Maurizio concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Maurizio concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 26 novembre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Maurizio (in seguito designati come «Parti contraenti»), animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di istituire e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di avere e in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione a titolo di contratto con un valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i processi tecnici, il know-how e la clientela;
(e) le concessioni conferite per legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, cultura, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché
RS 0.975.255.4
1 Dal testo originale francese (RO 2002 41).
2001-1646 41
Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con Maurizio RU 2002
tutti gli altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’au- torità conformemente alla legge. Ogni modifica della forma di investimento degli averi non intacca la loro qualità di investimento. (2) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari. (3) Il termine «investitori» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che esercitano attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) qui sopra. (4) Il termine «territorio» designa: (a) per quanto concerne la Confederazione Svizzera: il territorio quale è o sarà definito dalla legislazione svizzera conformemente al diritto internazionale; (b) per quanto concerne la Repubblica di Maurizio: (i) tutti i territori e le isole che, conformemente alla legislazione di Mauri- zio, costituiscono lo Stato di Maurizio, (ii) le acque territoriali di Maurizio, e (iii) ogni zona situata al di là delle acque territoriali di Maurizio, che, con- formemente al diritto internazionale è o sarà definita dalla legislazione di Maurizio come zona, piattaforma continentale inclusa, sulla quale possono essere esercitati i diritti di Maurizio relativi al mare, ai fondi marini, al loro sottosuolo e alle risorse naturali.
Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’al- tra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.
Art. 3 Promozione e autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente promuove e facilita, tenuto conto della sua politica generale in materia di investimenti esteri, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza o approva tali investi- menti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
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(2) Ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni in relazione a tali investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, com- merciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.
Art. 4 Protezione e trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente frui- scono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investi- tori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interes- sato. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento o l’alienazione dei loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’inve- stitore interessato. (4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune, accordo di cui essa è o sarà parte, o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente. (5) Per evitare equivoci, è confermato che i principi esposti nei capoversi (2) e (3) del presente articolo non sono applicabili in relazione ai vantaggi particolari accor- dati alle istituzioni finanziarie di sviluppo, per esempio in materia fiscale.
Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, segnatamente: (a) dei redditi; (b) degli importi risultanti da prestiti o da altri obblighi contrattuali legati all’in- vestimento; (c) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
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(d) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori. (2) I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio del mercato del giorno del trasferimento. In caso di assenza di mercato del cambio, il tasso utilizzato è quello più recente applicato sugli investimenti nazionali o il tasso più recente per la conver- sione della valuta in diritti speciali di prelievo, a dipendenza del tasso più favorevole per l’investitore.
Art. 6 Espropriazione (1) Gli investimenti di investitori di una Parte contraente non sono nazionalizzati, espropriati né sottoposti a misure dagli effetti equivalenti a una nazionalizzazione o a un’espropriazione (in seguito denominate «espropriazione») sul territorio dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali misure siano conformi alle prescrizioni legali, non siano discriminatorie e impli- chino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo ammonta al valore reale dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi fatti. L’ammontare dell’indennizzo comprende gli interessi calcolati a un tasso commerciale normale fino alla data del pagamento, è versato senza ritardo, è pienamente utilizzabile e liberamente trasferibile in base al tasso di cambio applicabile alla data del trasferi- mento conformemente alle regole di cambio in vigore. (2) L’investitore colpito dall’espropriazione ha il diritto di fare riesaminare, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, il suo caso e la valutazione del suo investimento da un’autorità giudiziaria o un’altra autorità indipendente di tale Parte in conformità ai principi enunciati nel presente articolo. (3) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore sul suo territorio e della quale gli inve- stitori dell’altra Parte contraente possiedono delle parti, essa fa in modo, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che tali investitori siano indennizzati in conformità con il capoverso (1) del presente articolo.
Art. 7 Compensazione per perdite (1) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti effettuati sul territorio dell’altra Parte abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini sopraggiunti sul territorio di quest’ultima Parte fruiscono, da parte di quest’ultima, per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo. I rispettivi pagamenti sono trasferibili liberamente al tasso di cambio applicabile alla data del trasferi- mento conformemente alle regole di cambio in vigore. (2) Senza pregiudizio del capoverso (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che, in una delle situazioni che sono oggetto del capoverso surrife- rito, hanno subìto perdite nel territorio dell’altra Parte contraente dovute a:
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(a) requisizione dei loro averi da parte delle forze o delle autorità di quest’ul- tima, oppure (b) distruzione dei loro averi da parte delle forze o delle autorità di quest’ultima, che non risultasse da combattimenti o non fosse richiesta dalla situazione, hanno diritto a una restituzione o una compensazione adeguata. I rispettivi paga- menti sono trasferibili liberamente al tasso di cambio applicabile alla data del trasfe- rimento conformemente alle regole di cambio in vigore.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente o un organismo da essa designato effettua un pagamento a titolo di indennizzo per un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione alla prima Parte contraente o all’orga- nismo da essa designato, in virtù della legge o di un contratto, di tutti i diritti e crediti dell’investitore indennizzato e il diritto per la prima Parte contraente o l’organismo da essa designato di esercitare tali diritti e fare valere detti crediti per mezzo della surrogazione, nella stessa misura dell’investitore.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Al fine di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli inve- stimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia sia alle giurisdizioni competenti della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento, sia all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra: (a) un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); o (b) l’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652. (3) Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre ogni controversia all’ar- bitrato, conformemente al capoverso (2) qui sopra. (4) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subìti.
2 RS 0.975.2
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(5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. (6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione del presente Accordo sono, se possibile, disciplinate mediante la consulta- zione e la negoziazione tra i Governi delle due Parti Contraenti. (2) Se consultazione e negoziazione non portano a una soluzione entro sei mesi, l’una o l’altra Parte contraente può, a meno che esse non abbiano convenuto diver- samente, sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. Il terzo arbitro, che è il presidente del tribunale arbitrale e cittadino di uno Stato terzo, è nominato di comune accordo dai due altri arbitri. Se uno degli arbitri è impedito nel compiere la sua funzione, è nominato un sostituto conformemente al presente articolo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro entro due mesi da quando l’altra Parte ha sottoposto la controversia a un tribunale arbitrale e nominato il suo l’arbitro, quest’ultima Parte può invitare il Presidente della Corte internazio- nale di giustizia a procedere alla designazione. Se questi è impedito nel farlo o è cittadino di una delle Parti, il vicepresidente o il membro più anziano della Corte procede alla designazione. (4) Se i due arbitri designati dalle Parti non giungono entro due mesi a un accordo sulla scelta del terzo arbitro, l’una o l’altra Parte può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alla sua nomina. Se questi è impedito nel farlo o è cittadino di una delle Parti, il vicepresidente o il membro più anziano della Corte procede alla nomina. (5) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le pro- prie regole di procedura. Il tribunale dirime la controversia conformemente al pre- sente Accordo e ai principi del diritto internazionale. Esso prende le sue decisioni con la maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. (6) Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale può tuttavia nella sua sentenza imputare una parte più importante delle spese a una delle due Parti.
Art. 11 Altre regole e obblighi particolari (1) Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o le norme di diritto inter- nazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
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(2) Ogni Parte contraente si conforma agli obblighi particolari assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte. (3) Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo tale da costituire un impedimento per una Parte contraente nel prendere ogni misura necessaria alla protezione dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza, o per motivi di salute pubblica o di prevenzione delle malattie che colpiscono animali e vegetali.
Art. 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 13 Durata e estinzione (1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Alla scadenza di tale termine, resta in vigore fino all’espirazione di un periodo di dodici mesi a contare dalla data in cui una Parte contraente l’ha denunciato in forma scritta all’al- tra. (2) Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima dell’espirazione del pre- sente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo si applicano ancora per un periodo supplementare di quindici anni a partire da tale espirazione o per un periodo più lungo convenuto tra l’investitore e la Parte contraente sul cui territorio è stato effet- tuato l’investimento.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Port Louis, il 26 novembre 1998, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese e francese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica di Maurizio: Lise Favre Vasant Kumar Bunwaree
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.