AS 2002 4149
Ordinanza concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale
Ordinanza concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale
Modifica del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 maggio 19921 concernente l’assegnazione di posteggi nell’am- ministrazione federale è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 32 lettere d ed e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza si applica ai posteggi che la Confederazione possiede, in proprietà o in locazione, in prossimità di edifici che servono in tutto o in parte allo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 4 Assegnazione Gli organi della costruzione e degli immobili (OCI) competenti secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione decidono l’assegnazione di posteggi. Per determinati posteggi possono delegare le loro competenze ad altri uffici.
Art. 5 cpv. 2–4 e 7 2 Le tasse mensili riscosse per i posteggi assegnati agli agenti per la durata del lavoro ammontano: a. per posteggi non coperti a 65 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa; b. per posteggi coperti a 130 franchi, imposta sul valore aggiunto inclusa.