AS 2002 4151
Ordinanza che disciplina l'attribuzione di posteggi alle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato
Ordinanza che disciplina l’attribuzione di posteggi alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato
Modifica del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° maggio 19971 che disciplina l’attribuzione di posteggi alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 32 lettere d ed e della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Le tasse mensili riscosse per i posteggi attribuiti agli agenti per la durata del lavoro ammontano: a. per posteggi non coperti a 60 franchi, imposta sul valore aggiunto esclusa; b. per posteggi coperti a 120 franchi, imposta sul valore aggiunto esclusa. 3 Per i posteggi attribuiti senza limitazione di tempo (posteggi permanenti) le tasse mensili ammontano: a. per posteggi non coperti a 80 franchi, imposta sul valore aggiunto esclusa; b. per posteggi coperti a 160 franchi, imposta sul valore aggiunto esclusa.