AS 2002 4153
Ordinanza sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP settore dei PF)
Ordinanza sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF)
del 19 settembre 2002
Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC); vistio l’articolo 6 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 25 aprile 20012 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1); visto l’articolo 6 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 25 aprile 20013 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’attribuzione delle persone impiegate che devono essere assicurate, nonché degli stipendi e dei supplementi di stipendio, ai piani di previdenza della Cassa pensione PUBLICA.
Art. 2 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro previste nel capitolo 4 dell’ordinanza del 15 marzo 20014 sul personale del settore dei politecnici federali (OPers settore dei PF) e negli articoli 9 a 12 dell’ordinanza del 16 novembre 19835 sul corpo inse- gnante dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo insegnante) non menzionate nella presente ordinanza non sono assicurate nel quadro dei piani di previdenza.
Art. 3 Attribuzione ai piani di previdenza
1 L’attribuzione al piano di previdenza di base o al piano di previdenza comple-
mentare è regolata dagli articoli 7 OCPC 1 e OCPC 2. 2 Gli allegati 1 e 2 indicano quali stipendi e supplementi di stipendio sono assicurati nel piano di base e quali nel piano complementare.
RS 172.222.021
2002-2337 4153
Assicurazione del personale del settore dei politecnici federali RU 2002
3 L’allegato 3 indica le categorie di personale assicurate unicamente nel piano com- plementare.
Art. 4 Intesa sul congedo Prima dell’inizio di un congedo non retribuito o parzialmente retribuito da essa ac- cordato, l’istanza competente concorda con la persona impiegata se e secondo quali modalità l’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sussistono durante il periodo in questione.
Art. 5 Esecuzione Le competenze d’esecuzione della presente ordinanza sono regolate nell’articolo 2 dell’OPers settore dei PF del 15 marzo 20016.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
19 settembre 2002 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il delegato e vicepresidente, Stephan Bieri
6 RS 172.220.113
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)
Stipendi e supplementi di stipendio assicurati nel piano di base
a. Stipendio mensile secondo l’articolo 24 e aumenti di stipendio secondo gli articoli 27 e 28 OPers settore dei PF b. Indennità di residenza (art. 31 OPers settore dei PF) c. Compensazione del rincaro (art. 32 OPers settore dei PF) d. Stipendio di base, supplementi d’anzianità e indennità di rincaro secondo gli articoli 9 a 11 dell’Ordinanza sul corpo insegnante e. Stipendio annuale determinante coordinato secondo l’articola 23 capover- so 1 lettera c degli statuti della CPC del 24 agosto 19947 delle persone im- piegate che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, han- no raggiunto l’età di 55 anni compiuti (art. 71 cpv. 1 OCPC 1)
7 RU 1995 533 3705, 1999 2451
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Allegato 2 (art. 3 cpv.2
Stipendi e supplementi di stipendio assicurati nel piano di previdenza complementare
Importo di coordinamento
a. Persone impiegate indicate nell’allegato 3 30 % dello stipendio annuo lettere a, b, e, d: stipendio mensile (art. 24 determinante, ma al massimo OPers settore dei PF), aumenti di stipen- l’importo limite inferiore secon- dio (art. 27 e 28 Opers settore dei PF), do l’articolo 8 capoverso 1 della indennità di residenza (art. 31 OPers setto- legge federale del 25 giugno re dei PF) e compensazione del rincaro 19828 sulla previdenza profes- (art. 32 OPers settore dei PF). sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). b. Parte dello stipendio annuo determinante Nessun importo di coordina- che supera l’importo limite inferiore mol- mento. tiplicato per sette secondo l’articolo 8 ca- poverso 1 LPP. c. Stipendi forfetari, giornalieri o orari Come alla lettera a. secondo l’articolo 35 Opers settore dei PF (allegato 3 lett. e). d. Indennità di funzione secondo l’articolo 29 Nessun importo di coordina- Opers settore dei PF. mento. e. La parte del guadagno assicurato conser- Nessun importo di coordina- vata prima dell’entrata in vigore della mento. presente ordinanza secondo l’articolo 25 capoversi 2 e 3 degli statuti della CPC del 24 agosto 1994.
8 RS 831.40
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 3)
Persone impiegate assicurate nel quadro del piano complementare
a. Assistenti b. Assistenti in capo c. Assistenti ausiliari d. Persone impiegate con cui è stata convenuta un’occupazione di durata limi- tata secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettere d ed e OPers settore dei PF o un’occupazione con interruzioni e che, al momento della conclusione del contratto, non hanno in vista un impiego permanente. e. Impiegati con un’occupazione irregolare o retribuiti su base forfetaria secondo l’articolo 35 OPers settore dei PF. f. Apprendisti secondo la legge federale del 19 aprile 19789 sulla formazione professionale che hanno raggiunto l’età di 17 anni compiuti. g. Praticanti e persone impiegate come praticanti che hanno concluso gli studi presso un’università o una scuola universitaria professionale.
9 RS 412.10