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AS 2002 4158

Ordinanza sugli emolumenti in materia d'adozione internazionale

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale

del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 20011 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l’obbligo degli aspiranti all’adozione di versare un emolumento per le prestazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia quale autorità centrale federale in materia di adozioni internazionali, in applicazione della Con- venzione dell’Aia del 29 maggio 19932 sulla protezione dei minori e sulla coopera- zione in materia di adozione internazionale.

Art. 2 Assoggettamento Sono soggette a emolumento le prestazioni seguenti: a. il rilascio di informazioni nonché la ricezione, l’esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali canto- nali e straniere nonché di altre pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati; b. l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la partenza dell’adottando dal Paese d’origine e l’entrata nel Paese d’accoglienza, nonché il suo sog- giorno permanente, incluso l’alloggio, in quest’ultimo Paese; c. il rilascio di un documento che autorizza a entrare in Svizzera ai sensi del- l’articolo 10 LF-CAA.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti 1 Per le prestazioni di cui all’articolo 2 lettere a e b, l’emolumento è fissato in base alle regole seguenti: a. l’emolumento, inclusi i disborsi, per le persone singole e per i coniugi ammonta a 200–1000 franchi. I coniugi rispondono solidalmente del suo pagamento;

RS 211.221.312.3

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Emolumenti per le prestazioni in materia d’adozione internazionale RU 2002

b. l’ammontare dell’emolumento viene calcolato segnatamente in funzione del tempo impiegato’. 2 L’emolumento per il rilascio di un documento che autorizza a entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 lettera c ammonta a 30 franchi.

Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti Su richiesta scritta, l’autorità centrale federale può ridurre o condonare l’emolu- mento di cui all’articolo 3 capoverso 1, segnatamente se l’assoggettato è indigente o per altri gravi motivi.

Art. 5 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici 1 L’autorità centrale federale fattura le prestazioni da essa fornite nell’ambito della procedura di adozione.

2 In caso di contestazione della fattura emana una decisione.

3 Contro la decisione sugli emolumenti può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 6 Esigibilità

1 L’emolumento è esigibile:

a. a decorrere dalla presentazione della fattura; b. in caso di contestazione della fattura, quando la decisione è passata in giudi- cato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal momento dell’esigibilità.

Art. 7 Prescrizione 1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in 5 anni dalla sua esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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