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AS 2002 4176

Concordato concernente la Scuola universitaria e il centro di formazione professionale di Wädenswil

Concordato concernente la Scuola universitaria e il centro

Conchiuso a Berna il 14 marzo 1974 Approvato dal Consiglio federale eccettuato il vecchio articolo 5 capoversi 1 e 2 il 18 agosto 1976 Modificato il 5 febbraio 1999

Nell’intento di gestire una Scuola universitaria e un centro di formazione professio- nale per i rami speciali dell’economia, i Cantoni partecipanti al presente Concordato hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo dei Cantoni 1 Sotto il nome di Concordato concernente la Scuola universitaria e il centro di for- mazione professionale di Wädenswil, i Cantoni concordatari (detti qui di seguito «i responsabili concordatari») creano una corporazione intercantonale di diritto pubbli- co con sede a Wädenswil (ZH). 2 Conformemente alle disposizioni del presente Concordato, i responsabili concor- datari si impegnano ad ampliare la Scuola universitaria e il centro di formazione professionale e a mantenerli per un periodo indeterminato. 3 Le formulazioni femminili o maschili utilizzate nel presente documento si applica- no ad entrambi i sessi, a meno che dal contesto se ne tragga un’indicazione contra- ria.

Art. 2 Obbligo delle organizzazioni private Oltre ai Cantoni, le seguenti organizzazioni private accordano contributi: − Fondazione per la valorizzazione tecnica dei frutti, a Wädenswil; − Fondazione per la viticoltura Wädenswil, a Wädenswil; − Fondazione per l’orticoltura Wädenswil, a Wädenswil; − associazioni professionali.

Art. 3 Scopo e principi generali

1 La Scuola universitaria persegue lo scopo:

– a livello delle scuole universitarie che trattano le materie specifiche dell’economia e più precisamente – nell’ortocoltura, viticoltura e frutticoltura; – nella tecnologia delle derrate alimentari; – nella biotecnologia; – nell’insegnamento dell’economia domestica e della dietetica;

RS 412.191.04

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di preparare ad attività professionali che esigono l’impiego di conoscenze e metodi scientifici, grazie a studi orientati alla pratica e a misure di formazio- ne continua; – di eseguire, nel campo d’attività specifico, dei lavori di ricerca e di sviluppo orientati all’applicazione e di fornire delle prestazioni a terzi. 2 Il Centro di formazione professionale persegue lo scopo, a livello di formazione professionale, – di garantire il perfezionamento e l’aggiornamento mediante corsi, conferen- ze, dimostrazioni, viaggi di studio e manifestazioni simili, delle persone esercitanti un’attività professionale in questi rami, come pure di tutte le per- sone interessate a questi problemi. 3 Il Concordato può assumere i medesimi compiti anche in altri campi speciali non- ché nell’intento di raggiungere altri obiettivi.

Art. 4 Obblighi speciali del Cantone di sede

1 Conformemente alle disposizioni del contratto d’affitto del 10 ottobre

1969/1° aprile 1970 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1969, il Cantone di Zuri- go si impegna a mettere a disposizione della Scuola universitaria e del Centro di formazione professionale di Wädenswil, per cento anni, nel «Grüntal» a Wädenswil, circa 11,5 ettari di terreno coltivabile, aree edificate, corti e strade, con edificio sco- lastico, casa d’abitazione ed edifici aziendali, a un fitto annuo ammontante attual- mente a 3000 franchi. 2 Il Cantone di Zurigo accorda al Concordato il diritto di costruire sui fondi locati, a proprie spese, degli edifici suppletivi. Un contratto speciale relativo al diritto di su- perficie dev’essere stipulato caso per caso. 3 Per l’ampliamento della Scuola universitaria e del Centro di formazione professio- nale di Wädenswil, il Cantone di Zurigo assume le funzioni e le responsabilità di committente per conto dei membri concordatari in collaborazione con il Consiglio scolastico menzionato all’articolo 11. 4 Il Cantone di Zurigo esenta il Concordato da tutte le imposte cantonali e comunali.

Art. 4a Adesione della Scuola universitaria a una soluzione integrata

1 Il Concordato può aderire a delle soluzioni integrate al fine di:

− incoraggiare e approfondire la collaborazione interdisciplinare; − ampliare e coordinare l’offerta di studi nella regione; − sfruttare meglio l’infrastruttura esistente; − incoraggiare lo scambio dei responsabili dei corsi, come pure del personale scientifico, tecnico e amministrativo e la mobilità degli studenti; − collaborare a progetti di ricerca e sviluppo, a livello di prestazioni e consigli;

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− adempiere alle esigenze poste dalla Confederazione alle scuole universitarie professionali. 2 Un contratto di adesione tra il Concordato e l’organizzazione corrispondente disci- plina i rapporti giuridici e organizzativi.

Art. 5 Spese d’ampliamento e di copertura Le spese di ampliamento richieste per la prevista trasformazione dell’attuale scuola svizzera di frutticoltura e viticoltura in una Scuola universitaria, che ammontano complessivamente a 22 356 000 franchi (stima in base al livello dell’indice dei costi di costruzione della città di Zurigo di 147,7 punti al 1° ottobre 1972), sono sostenute come segue: Franchi

Confederazione 14 308 000 responsabili concordatari, secondo la chiave di ripartizione (allegato I) 8 048 000

Totale 22 356 000

Art. 5a Ulteriori spese d’ampliamento e di copertura 1 Le spese per l’ampliamento di locali e per l’attrezzatura non finanziate mediante la gestione corrente, sono coperte dai contributi della Confederazione, da eventuali contributi di terzi come pure da un prestito senza interessi garantito dal Cantone nel quale ha sede la scuola. 2 Il prestito senza interessi garantito dal Cantone nel quale ha sede la scuola va am- mortizzato in quindici anni caricando il conto d’esercizio. I responsabili concordata- ri che si ritirano dal Concordato prima dell’estinzione dell’ammortamento, versano la parte dell’importo residuo a loro carico durante l’anno della partenza. Il Consiglio di concordato stabilisce tale importo in funzione del numero degli studenti dei cin- que anni precedenti la partenza.

Art. 6 Spese annue e copertura

1 Le spese annue comprendono quelle d’esercizio della Scuola universitaria, del

Centro di formazione professionale di Wädenswil e gli accantonamenti di cui all’articolo 7.

2 Esse sono coperte come segue:

a. tasse scolastiche e rette; b. contributi della Confederazione; c. contributi dei responsabili concordatari; d. entrate da corsi speciali e altre manifestazioni; e. altre eventuali risorse. 3 I responsabili concordatari si impegnano a versare un contributo fisso di 300 000 franchi all'anno, al fine di coprire parzialmente le loro quote alle spese annue. Que-

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sta somma viene ripartita fra i singoli responsabili concordatari secondo una chiave (allegato II) che tiene conto dei seguenti fattori: a. popolazione residente in per cento coefficiente semplice b. media in per cento: coefficiente semplice numero delle aziende/numero delle persone (media) occupate/superficie nella frutticoltura intensiva, nella viticoltura e nell’orticoltura c. media in per cento: coefficiente semplice numero delle aziende/numero delle persone (media) occupate nella valorizzazione della frutta e nella vinificazione. L’entità del contributo annuo fisso e la chiave di ripartizione possono essere riveduti ad intervalli di almeno dieci anni a contare dall’entrata in vigore del Concordato e ove si disponga di nuove basi statistiche. 4 Il saldo delle spese annue (vale a dire le spese annue dopo deduzione di tutti i contributi ed entrate sovrammenzionati) viene ripartito come segue: a. per la parte della Scuola universitaria, tra i responsabili concordatari in base al numero di studenti dell’anno corrispondente. Gli studenti sono attributi al responsabile concordatario assoggettato al pagamento delle borse di studio per questi ultimi; b. per la parte del Centro di formazione professionale, tra i responsabili con- cordatari in base al numero di allievi (espresso in allievo/giorno) dell’anno corrispondente. Gli allievi sono attribuiti al responsabile concordatario as- soggettato al pagamento delle borse di studio per questi ultimi.

Art. 7 Accantonamenti e fondi 1 Fin dal momento dell’entrata in vigore del presente Concordato vengono costituiti gli accantonamenti seguenti: a. l’accantonamento per la manutenzione degli edifici e dei fondi viene costi- tuito mediante il versamento annuo dell’1 per cento dei costi totali di costru- zione (valore iniziale) tenendo conto della modifica dell’indice dei costi della costruzione intervenuta nel frattempo. Questo accantonamento costitui- sce un elemento delle spese annue giusta l’articolo 6; b. l’accantonamento per il rinnovo degli impianti, delle macchine e delle istal- lazioni viene costituito come segue: – mediante versamento annuo dal 10 al 15 per cento del valore iniziale degli impianti, delle macchine e delle installazioni, tenendo conto del rincaro dei prezzi. Questo accantonamento costituisce un elemento delle spese annue giusta l’articolo 6; – mediante donazioni, lasciti e altri contributi, non vincolati ad uno scopo specifico; – mediante altre eventuali risorse.

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2 Viene istituito un fondo per le borse di studio finanziato con donazioni e contributi di sostenitori. Il fondo serve al pagamento di borse per: – gli studi degli allievi, – i soggiorni di studio degli allievi, – i viaggi di studio degli allievi, – il perfezionamento e l’aggiornamento degli insegnanti.

3 Il Consiglio del concordato può creare altre riserve e accantonamenti.

Art. 8 Casi speciali 1 Per gli allievi e studenti di Cantoni che non partecipano al Concordato è prevista una partecipazione alle spese, la cui entità va stabilita mediante accordo intercanto- nale o regolamento interno. 2 Il Consiglio del concordato può fissare degli importi speciali per gli studenti stra- nieri.

Art. 9 Organi

1 Gli organi del Concordato sono:

a. il Consiglio del concordato; b. il Consiglio scolastico; c. la Commissione di revisione dei conti; d. le commissioni specializzate. Il Consiglio del concordato può costituire altre commissioni. 2 Fatto salvo l’articolo 12, la durata del mandato è di quattro anni. Una rielezione è possibile. Le persone che nell’anno di elezione superano i 68 anni d’età, non posso- no essere elette.

Art. 10 Il Consiglio del concordato

1 In seno al Consiglio del concordato, i seggi sono ripartiti come segue:

− Cantoni che hanno aderito e Principato del Liechtenstein ciascuno 1 − commissioni specializzate ciascuno 1 L’istanza che delega designa un supplente per ogni membro. 2 Il Consiglio del concordato è autorizzato ad accordare seggi ad altre cerchie inte- ressate.

3 Le attribuzioni del Consiglio sono:

– nomina del presidente, del vicepresidente e del segretario del Consiglio; – designazione dei membri del Consiglio scolastico;

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– designazione dei membri della Commissione di revisione dei conti e dei loro supplenti, eccettuati i rappresentanti della Confederazione; – approvazione dei programmi di lavoro e dei preventivi nonché del piano di sviluppo e finanziario; – determinazione delle percentuali per gli accantonamenti destinati agli edifici e ai fondi, come pure alle risorse necessarie nell’ambito dell’articolo 7; – approvazione dei rapporti d’esercizio; – approvazione dei conti; – emanazione dei regolamenti interni e del regolamento dell’ordinamento sala- riale nella misura in cui non sono state definite altre competenze dopo la ri- soluzione del Consiglio del concordato o dopo il contratto d’adesione; – emanazione di restrizioni d’autorizzazione; il Consiglio del concordato può dichiarare applicate per analogia le disposizioni contenute nella legge zuri- ghese sulle scuole universitarie professionali; – disbrigo di tutte le ulteriori pratiche non assegnate ad un altro organo. 4 Il Consiglio del concordato si riunisce una volta all’anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, su richiesta di un quarto dei membri o su invito del Consiglio scolastico. Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. 5 Le convocazioni devono essere inviate almeno tre settimane prima della seduta. Il Consiglio può deliberare soltanto sulle trattande menzionate nell’ordine del giorno della convocazione. 6 Il rettore partecipa ai dibattiti del Consiglio del concordato con diritto di fare delle proposte e con voto consultivo.

Art. 11 Il Consiglio scolastico

1 I seggi del Consiglio scolastico sono ripartiti come segue:

− Cantone di sede 1 − altri responsabili concordatari 4 − cerchie economiche e associazioni professionali 2–4 2 Nel Consiglio scolastico possono essere assegnati dei seggi ad altre cerchie inte- ressate.

3 Le attribuzioni del Consiglio scolastico sono segnatamente:

– preparazione delle pratiche del Consiglio del concordato; – nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio scolastico; – nomina dei membri e del presidente delle commissioni specializzate; – nomina dei membri della conferenza della direzione della Scuola; – qualifica e determinazione dei salari del rettore e dei prorettori; – nomina degli incaricati dei corsi e dei docenti principali;

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– conferimento del titolo di professore; – sorveglianza sulla Scuola universitaria e sul Centro di formazione professio- nale di Wädenswil, in collaborazione con le commissioni specializzate; – stesura del programma di studio; – stesura dei regolamenti complementari sull’organizzazione e le competenze; – risoluzione definitiva su ricorsi, segnatamente in caso di rifiuto d’ammis- sione, di mancata promozione e di esclusione di allievi; – decide, in ultima istanza, contro gli ordini delle istanze inferiori del Concor- dato, con riserva di ricorso in base al diritto federale o al contratto d’affiliazione; – risoluzione definitiva su eventuali controversie sorte tra i collaboratori della Scuola universitaria e del Centro di formazione professionale di Wädenswil; – nomina del rappresentante del Concordato negli organi affiliati secondo il contratto d’adesione; – messa in pratica del piano di sviluppo e finanziario; – amministrazione degli accantonamenti e dei fondi e prendere le decisioni concernenti le spese nell’ambito del regolamento finanziario; – rappresentanza della Scuola universitaria e del Centro di formazione profes- sionale di Wädenswil presso terzi. 4 Il Consiglio del concordato può delegare alcune competenze del Consiglio scola- stico a degli organi nell’ambito di soluzioni integrate. 5 Per questioni relative alla formazione e al buon funzionamento della Scuola, il Consiglio scolastico può invitare alle sue sedute, con voto consultivo: – un rappresentante della conferenza degli insegnanti; – un rappresentante della società degli ex allievi. 6 Il rettore partecipa ai dibattiti del Consiglio scolastico con diritto di proposta e voto consultivo.

Art. 12 La Commissione di revisione dei conti

1 La Commissione di revisione dei conti è composta come segue:

– un rappresentante della Confederazione; – un rappresentante dei responsabili concordatari e un supplente; – un rappresentante delle cerchie economiche e un supplente. 2 Ogni biennio, il rappresentante dei responsabili concordatari o delle cerchie eco- nomiche che è stato più a lungo in carica cede il posto al suo supplente. In caso di dimissione prematura di un membro della Commissione o di un supplente, il respon- sabile concordatario o la cerchia economica rappresentata designa il suo successore, riservata l’approvazione del Consiglio di concordato. Nessun responsabile concor-

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datario può essere rappresentato contemporaneamente nel Consiglio scolastico e nella Commissione di revisione dei conti. 3 La Commissione deve esaminare i conti, presentare un relativo rapporto al Consi- glio del concordato e sottoporgli delle proposte.

Art. 12a Le commissioni specializzate 1 Una commissione specializzata può essere attribuita al dipartimento della Scuola universitaria e al dipartimento del Centro di formazione professionale. 2 Una commissione specializzata consta da cinque a nove membri. Il capo del dipar- timento o il rettore del Centro di formazione professionale partecipa alle sedute della commissione specializzata con voto consultivo. La possibilità di fare appello ad altri partecipanti è contemplata nel regolamento della commissione specializzata. 3 Le commissioni specializzate appoggiano la direzione della Scuola nello sviluppo della qualità interna dei dipartimenti e le sottopongono delle proposte per lo svilup- po di campi specifici.

Art. 13 Versamento dei contributi dei responsabili concordatari I Cantoni partecipanti al Concordato si impegnano a versare: a. la loro quota alle spese d’ampliamento (art. 5) compresi eventuali aumenti dopo la legalizzazione della loro adesione, scaglionata come segue: – 30 per cento all’inizio dei lavori, – 30 per cento dopo l’ultimazione delle costruzioni grezze, – il rimanente dopo l’approvazione del rendiconto di costruzione; b. la loro quota alle spese annue (art. 6 e 7) in tre versamenti parziali, e preci- samente un terzo della presunta quota all’inizio dell’anno contabile, un terzo a metà dell’anno contabile e il rimanente al più tardi entro trenta giorni dalla chiusura dei conti.

Art. 14 Adesione e disdetta 1 Il Consiglio del concordato decide in merito all’adesione ulteriore di Cantoni al concordato. Esso ne stabilisce le condizioni. 2 I responsabili concordatari affiliati al Concordato possono disdire la loro parteci- pazione al Concordato per la fine di un anno, osservando un termine di due anni. Il capitale versato non è restituito.

Art. 15 Entrata in vigore Il Concordato entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio federale e la pub- blicazione nella Raccolta delle leggi federali. Esso è considerato valido a tutti gli effetti non appena i contributi sottoscritti dai Cantoni per i lavori di ampliamento raggiungono la somma di 6 milioni di franchi.

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I Cantoni seguenti hanno aderito al Concordato: Zurigo1 Berna1 Lucerna1 Uri1 Svitto1 Glarona1 Zugo1 Friburgo2 Basilea Campagna1 Sciaffusa1 Appenzello Esterno1 Appenzello Interno3 San Gallo1 Grigioni1 Argovia1 Turgovia1

1 RU 1976 2790 2 RU 1984 203 3 RU 1984 582

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Allegato I (art.5)

Chiave di ripartizione dei contributi cantonali alle spese d’ampliamento del Centro di formazione per i rami agricoli speciali di Wädenswil (Scuola tecnica superiore di ortovitifrutticoltura)

Cantoni Chiave di Fr. ripartizione %

Zurigo 24,526 1 973 850 Berna (lingua tedesca) 12,111 974 700 Lucerna 6,420 516 680 Uri 0,476 38 310 Svitto 1,917 154 280 Obvaldo 0,482 38 790 Untervaldo 0,580 46 680 Glarona 0,587 47 240 Zugo 1,461 117 580 Friburgo (lingua tedesca) 1,126 90 620 Soletta 3,436 276 530 Basilea Città 4,969 399 900 Basilea Campagna 3,899 313 790 Sciaffusa 3,167 254 880 Appenzello Esterno 0,736 59 230 Appenzello Interno 0,149 11 990 San Gallo 8,694 699 700 Grigioni 4,807 386 870 Argovia 10,831 871 680 Turgovia 9,162 737 360 Principato del Liechtenstein 0,464 37 340

100,000 8 048 000

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Allegato II (art. 6)

Chiave di ripartizione del contributo fisso dei Cantoni alle spese annue del Centro di formazione per i rami agricoli speciali di Wädenswil (Scuola tecnica superiore di ortovitifrutticoltura)

Cantoni Chiave di Fr. ripartizione %

Zurigo 23,265 69 800 Berna (lingua tedesca) 12,672 38 020 Lucerna 6,8470 20 540 Uri 0,517 1 550 Svitto 2,036 6 110 Obvaldo 0,518 1 550 Untervaldo 0,620 1 860 Glarona 0,586 1 760 Zugo 1,426 4 280 Friburgo (lingua tedesca) 1,181 3 540 Soletta 3,622 10 870 Basilea Città 3,706 11 120 Basilea Campagna 3,865 11 590 Sciaffusa 3,230 9 690 Appenzello Esterno 0,746 2 240 Appenzello Interno 0,168 500 San Gallo 9,076 27 230 Grigioni 5,110 15 330 Argovia 10,921 32 760 Turgovia 9,407 28 220 Principato del Liechtenstein 0,481 1 440

100,000 300 000

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