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AS 2002 418

AS 2002 418

Ordinanza sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base

Modifica del 13 marzo 2002

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I A partire dal mese di aprile 2002, le aliquote dei contributi all’esportazione dei pro- dotti agricoli di base, di cui all’articolo 1 della pertinente ordinanza del 26 ottobre 19951, sono fissate come segue:

Voce di tariffa Aliquota per 100 kg delle dogane peso effettivo Fr.

ex 0405.1011/1019 1083.— ex 1091/1099 748.— ex 9010/9090 780.80

2 Per la fabbricazione di gelati commestibili: Aliquota

ex 0405.1091/1099 578.—

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.

13 marzo 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 632.111.723.1

418 2002-0411