AS 2002 418
AS 2002 418
Ordinanza sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base
Modifica del 13 marzo 2002
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I A partire dal mese di aprile 2002, le aliquote dei contributi all’esportazione dei pro- dotti agricoli di base, di cui all’articolo 1 della pertinente ordinanza del 26 ottobre 19951, sono fissate come segue:
Voce di tariffa Aliquota per 100 kg delle dogane peso effettivo Fr.
ex 0405.1011/1019 1083.— ex 1091/1099 748.— ex 9010/9090 780.80
2 Per la fabbricazione di gelati commestibili: Aliquota
ex 0405.1091/1099 578.—
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.
13 marzo 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 632.111.723.1
418 2002-0411