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AS 2002 4201

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 20 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

1 Le casse temporanee sono tenute durante il servizio.

Art. 20, 21, 23–28 Abrogati

Art. 28 cpv. 1 1 Ogni formazione sciolta preleva una quota del 25 per cento sul saldo della cassa d’unità (stato al 1° gennaio dell’anno nel quale ha avuto luogo l’ultimo servizio). Detto importo può essere utilizzato per alimentare il fondo di previdenza dell’esercito.

Art. 47 Abrogato

Art. 103 Chiese e locali di culto Per la celebrazione di messe per militari in chiese o altri locali di culto, viene pagata un’indennità secondo le aliquote usuali della parrocchia locale.

Art. 113 Abrogato

1 RS 510.301

2002-1094 4201

Amministrazione dell’esercito. O RU 2002

Art. 117 cpv. 2 2 Se, in seguito alla mancanza di quadri, il comandante ritiene indispensabile chia- mare un militare in congedo all’estero, per un servizio d’istruzione, e il militare è d’accordo di prestare volontariamente questo servizio, l’Ufficio federale delle inten- denze delle forze terrestri può autorizzare il rimborso del prezzo del biglietto per il tratto sul territorio estero, per l’entrata in servizio e il licenziamento, su domanda motivata presentata prima del servizio.

Art. 119 cpv. 2

2 Sono competenti per l’autorizzazione di questi trasporti:

a. i comandanti di battaglione fino a 50 persone; b. i comandanti delle Grandi Unità a partire da 51 persone.

Art. 123 Prestazioni alla popolazione civile In principio i medici di truppa possono prestare aiuto alla popolazione civile solo in caso d’emergenza, quando nessun medico civile è raggiungibile. Questo aiuto è gratuito.

II L’appendice è modificata come segue:

Cifra 1.6 Bagni all’aperto 1 Per l’uso di bagni all’aperto e di piscine coperte, per i quali è domandata una tassa d’entrata, i costi vanno a carico della cassa di servizio. Si possono conteggiare le tasse d’entrata usuali fino a un importo massimo di 7 franchi. 2 L’indennità può essere versata una sola volta per periodo contabile. L’Ufficio fe- derale delle intendenze delle forze terrestri decide sulle eccezioni.

III 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2 La modifica dell’articolo 16 capoverso 1 e l’abrogazione degli articoli 20, 21, 23–28, entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger Il cancelliere della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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