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AS 2002 4203

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 21 novembre 2002

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Capitolo 5: Viaggi e trasporti (art. 14) Abrogato

Art. 23 Indennità chilometrica (art. 145 OAE)

Per l’uso di veicoli civili in servizio, per ogni chilometro percorso, indipendente- mente dalla cilindrata del veicolo, le indennità sono di: a. 60 centesimi per le autovetture; b. 25 centesimi per le motociclette e le motorette (compresi le motociclette leg- gere e i ciclomotori).

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

21 novembre 2002 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

1 RS 510.301.1

2002-1095 4203

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