AS 2002 4204
Ordinanza del DDPS sul prezzo della munizione per il tiro fuori del servizio
Ordinanza del DDPS sul prezzo della munizione per il tiro fuori del servizio
dell’11 dicembre 2002
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 35 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 19911 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro), ordina:
Art. 1 Prezzo di vendita della munizione per fucile e pistola Il prezzo di vendita della munizione per fucile e pistola è di 30 centesimi la cartuc- cia.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2005.
11 dicembre 2002 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
RS 512.318 1 RS 512.31
4204 2002-2413