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AS 2002 4210

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del 29 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. abis 1 L’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:

abis. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile.

Art. 5 cpv. 1 1 I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi

a. per le centrali nucleari di Beznau I+II 2 253 000 b. per la centrale nucleare di Mühleberg 1 328 000 c. per la centrale nucleare di Gösgen 1 693 000 d. per la centrale nucleare di Leibstadt 1 693 000 e. per il reattore dell’Università di Basilea 3 500 f. per il deposito intermedio di Würenlingen 241 000

1 RS 732.441

4210 2002-2360

Responsabilità civile in materia nucleare RU 2002

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

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