Lexipedia

AS 2002 4230

Ordinanza del DFE concernente la liberazione generale delle riserve di crisi

Ordinanza del DFE concernente la liberazione generale delle riserve di crisi

del 14 ottobre 2002

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5 della legge federale del 3 ottobre 19511 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell’economia privata; visti gli articoli 8 e 18 della legge federale del 20 dicembre 19852 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC), ordina:

Art. 1 Principio Le riserve di crisi dell’economia privata e le riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali sono liberate in tutta la Svizzera e per tutti i rami economici onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

Art. 2 Termini 1 Le riserve di crisi liberate sono destinate a provvedimenti adottati e conclusi fra il 15 ottobre e il 14 ottobre 2003 al più tardi. 2 La prova dell’utilizzazione regolare deve essere fornita al Segretariato di Stato dell’economia (Seco) al più tardi il 14 ottobre 2005. 3 Per i progetti la cui realizzazione si estende su un lungo periodo, il Seco può, su richiesta motivata, prorogare questi termini.

Art. 3 Obbligo di annunciare Lo scioglimento delle riserve di crisi costituite in virtù della LCRC deve essere annunciato senza indugio al Seco. Questo annuncio deve essere accompagnato da un giustificativo della diminuzione dei fondi di riserva.

Art. 4 Disdetta Le imprese possono, osservando un termine di disdetta di due mesi, disporre dei loro fondi di riserva depositati presso la Confederazione o presso una banca.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19963 concernente la liberazione generale delle riserve di crisi è abrogata.

RS 823.35 3 RU 1996 2953

4230 2002-2008

Liberazione generale delle riserve di crisi. O del DFE RU 2002

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2002.

14 ottobre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

4231