AS 2002 4289
Ordinanza concernente la riduzione delle aliquote di contribuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione per il 2003
Ordinanza concernente la riduzione delle aliquote di contribuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione per il 2003
del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto il capoverso 3 della disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 20021 della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione, ordina:
Art. 1 Aliquota di contribuzione L’aliquota di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione ammonta: a. al 2,5 per cento fino all’importo massimo del guadagno assicurato nell’as- sicurazione obbligatoria contro gli infortuni; b. all’1 per cento della parte del salario situata tra l’importo massimo del gua- dagno assicurato e due volte e mezzo tale importo.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003 con effetto sino al 31 dicembre 2003.
29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 837.022