AS 2002 4290
Legge federale sull'agricoltura
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021; visto il messaggio complementare del 16 ottobre 20022, decreta:
I La legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 2–4 2 Su richiesta di un’organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, all’oc- correnza anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a. la decisione dell’organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell’articolo 9 e delle sue disposizioni d’esecuzione; b. è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell’organizzazione di categoria; c. è garantito che le organizzazioni di categoria tengono conto delle condizioni esistenti sui mercati parziali quali il mercato dei prodotti biologici o i mer- cati regionali. 3 Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità del- l’adeguamento richiesto pregiudicherebbe l’evoluzione auspicabile dell’economia lattiera o della categoria. 4 Su richiesta congiunta della Federazione dei produttori svizzeri di latte, dell’Asso- ciazione dell’industria lattiera svizzera e di Fromarte, il Consiglio federale adegua in misura corrispondente, all’occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, il volume totale dei contingenti. Può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto pregiudicherebbe l’evoluzione auspicabile del- l’economia lattiera.