AS 2002 4292
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 25 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 18 lettere b, c e d, 23 e 24a dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica); d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,
Art. 1 Prodotti fitosanitari I prodotti fitosanitari elencati nell’allegato 1 sono autorizzati nell’agricoltura biolo- gica.
Sezione 2a: Certificato di controllo per le importazioni
Art. 16a Rilascio del certificato di controllo
1 Il certificato di controllo è rilasciato:
a. dall’autorità o dall’ente di certificazione di cui all’allegato 4 per importazio- ni giusta l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; b. dall’autorità o dall’ente di certificazione dell’esportatore nel Paese d’origine per importazioni giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biolo- gica. 2 Prima di rilasciare il certificato di controllo l’autorità o l’ente di certificazione competente giusta il capoverso 1: a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del pro- dotto in questione;
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b. effettua un controllo fisico dell’invio in questione o deve aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell’esportatore in cui si certifica che l’invio in que- stione è stato prodotto e preparato conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 19913 relativo al metodo di produ- zione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui pro- dotti agricoli e sulle derrate alimentari (regolamento CEE). 3 L’autorità o l’ente di certificazione conferma, mediante la dichiarazione nella casella 15 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento CEE. 4 Per i prodotti freschi può essere rilasciato un unico certificato di controllo per tutti gli invii di una settimana civile, redatto in base alle bollette di consegna (certificato collettivo). Il certificato collettivo deve pervenire all’importatore nei 14 giorni suc- cessivi all’ultimo invio della settimana civile corrispondente.
Art. 16b Attestazione dell’autorizzazione particolare 1 Per importazioni giusta l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica pro- venienti da uno Stato membro della CE, per le quali è rilasciata un’autorizzazione particolare, la casella 16 dev’essere compilata dalla competente autorità della CE che ha rilasciato l’autorizzazione particolare in questione.
2 La casella 16 non dev’essere compilata:
a. qualora l’importatore presenti al suo ente di certificazione l’originale di un’autorizzazione particolare valida rilasciata dall’Ufficio federale dell’agri- coltura; b. qualora l’Ufficio federale dell’agricoltura fornisca direttamente all’ente di certificazione dell’importatore la prova che l’invio in questione è coperto da un’autorizzazione particolare. 3 La prova giusta il capoverso 2 lettera b deve contenere le seguenti indicazioni:
a. numero dell’autorizzazione particolare e data di scadenza della medesima; b. nome e indirizzo dell’importatore; c. paese d’origine; d. nome e indirizzo dell’autorità o dell’ente di certificazione all’estero; e. denominazioni dei prodotti in questione.
Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo 1 Il certificato di controllo deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese e in conformità dell’allegato 9 parte A della presente ordinanza o dell’allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1788/2001 del 7 settembre 20014.
3 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1
4 GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3
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2 Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certifica- zione emittente. 3 Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell’invio 1 Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione o, in caso di importazioni di carne, al veterinario di confine. Esso esamina l’invio e compila la casella 17 del certificato di controllo. 2 Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 18 del certificato di controllo per certificare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in confor- mità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Esso trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.
Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giusta l’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, anteriormente all’esecuzione della prima preparazione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1.
Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento 1 Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1. 2 Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, all’ente di certificazione dell’importatore dev’essere presentato pure un estratto del certificato di controllo. 3 L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B. 4 Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 14 per cer- tificare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3. 5 Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indica- zione «COPIA» o «DUPLICATO». 6 Dopo la suddivisione gli originali degli estratti del certificato di controllo scortano i rispettivi lotti e sono presentati all’ente di certificazione del destinatario. 7 Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 15 dell’estratto del certi- ficato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in
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conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologi- ca. Esso deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.
II
1 Gli allegati 1, 3 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
3 Nella presente ordinanza è introdotto un nuovo allegato 9 secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
25 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
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Allegato 1 (art. 1)
Prodotti fitosanitari autorizzati
1. Metodi biologici e biotecnici
– lotta contro gli insetti mediante trappole e/o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura – repellenti di origine vegetale e animale – nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, ceci- domie, coccinelle, nematodi – microrganismi naturali quali Bacillus thuringiensis, Granulosis virus e fun- ghi patogeni degli insetti (nessun organismo geneticamente modificato) non- ché i rispettivi prodotti derivati – mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere con- tro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive
2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)
– preparati inorganici a base di rame rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame – quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro – viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull’arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002 – preparati a base di zolfo – permanganato di potassio, solo su alberi da frutto e vite – preparati a base di argilla – lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) – oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio – preparati a base di sapone
3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi, molluschicidi)
– ortofosfato di ferro (III) – preparati a base di zolfo – azadiractina (estratto di Neem) – preparati a base di piretri (estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium) – estratto di Quassia
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– rotenone (estratti di Derris sp., Lonchocarpus sp. e Therphrosia sp.) – oli vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza – olio di paraffina – oli minerali (solo in casi eccezionali, per esempio in caso d’infestazione di cocciniglia di San José) – preparati a base di sapone
4. Paste cicatrizzanti in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali – cere e oli vegetali – cera di api – preparati a base di argilla – preparati a base di calce
5. Coadiuvanti
– coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina
6. Prodotti per la lotta contro i parassiti o le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali – rodenticidi
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Allegato 3 (art. 3)
Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati Introduzione Nel presente allegato sono applicabili le definizioni seguenti:
1. Ingredienti di origine agricola:
a. i prodotti agricoli semplici e i prodotti che ne risultano, ottenuti mediante lavaggio, pulizia, procedimenti termici e/o meccanici e/o fisici adeguati che provocano una riduzione del contenuto di umidità del prodotto in questione; b. i prodotti derivati dai prodotti menzionati alla lettera a, ottenuti mediante altri procedimenti utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari, sempre che tali prodotti non appartengano alla categoria degli additivi ali- mentari. 2. Ingredienti di origine non agricola: gli ingredienti diversi dagli ingredienti di ori- gine agricola, ma che appartengono almeno a una delle categorie seguenti:
2.1. additivi alimentari, compresi i supporti per additivi alimentari;
2.2. acqua e sale;
2.3. microrganismi, colture;
2.4. minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri composti azotati.
Parte A Ingredienti di origine non agricola A.1. Additivi alimentari, compresi i supporti
Additivi ammessi per tutti i prodotti Tabella 1
Denominazione Osservazione
E 170 Carbonato di calcio Tutti gli effetti autorizzati tranne la colorazione E 270 Acido lattico – E 290 Diossido di carbonio – E 296 Acido malico – E 300 Acido ascorbico – E 306 Estratti ricchi di tocoferolo Antiossidante nei grassi e negli oli E 322 Lecitine – E 330 Acido citrico – E 333 Citrati di calcio – E 334 Acido tartarico (L+/–) – E 335 Tartrati di sodio –
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Denominazione Osservazione
E 336 Tartrati di potassio – E 341 Monofosfato di calcio Agente lievitante per farina istantanea E 400 Acido alginico – E 401 Alginato di sodio – E 402 Alginato di potassio – E 406 Agar-agar – E 407 Carragenina – E 410 Farina di semi di carrube – E 412 Farina di semi di guar – E 413 Gomma adragante – E 414 Gomma arabica – E 415 Xanthan – E 416 Gomma di karaya – E 422 Glicerolo Estratti vegetali E 440 Pectina – E 500 Carbonati di sodio – E 501 Carbonati di potassio – E 503 Carbonati d’ammonio – E 504 Carbonati di magnesio – E 516 Solfato di calcio Supporto E 524 Idrossido di sodio Trattamento di superficie della panette- ria trattata con soluzione alcalina E 551 Diossido di silicio Antiagglomerante per erbe fini e spezie E 938 Argon – E 941 Azoto – E 948 Ossigeno –
Aromi: sostanze e prodotti conformi alla definizione di cui all’allegato 6 nume- ro 24 lettere a e d dell’ordinanza del 27 marzo 20025 sugli additivi (OAdd) che, secondo l’articolo 6 capoverso 4 lettera a OAdd, sono desi- gnati come sostanza aromatica naturale o come estratto di aromi.
5 RS 817.021.22
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Additivi supplementari ammessi nei prodotti di origine animale Tabella 2
Denominazione Osservazione
E 250 Nitrito di sodio Salamoia per prodotti a base di carne eccetto le salsicce da arrostire, i pro- dotti di carne tritata, i prodotti di pesce, di crostacei e di molluschi E 251 Nitrato di sodio Prodotti salmistrati e insaccati crudi E 252 Nitrato di potassio Prodotti salmistrati e insaccati crudi E 301 Ascorbato di sodio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 302 Ascorbato di calcio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 303 Ascorbato di potassio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 331 Citrato di sodio – E 332 Citrato di potassio –
A.2. Acqua e sale Acqua potabile Sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base, compresi gli agenti antiagglomeranti usuali) generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari.
A.3. Colture di microrganismi Le colture di microrganismi utilizzate normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi geneticamente modificati e dei loro prodotti derivati.
A.4. Minerali (compresi gli oligoelementi) e vitamine Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.
A.5. Amminoacidi e altri componenti azotati Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.
4300
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Parte B Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente B.1. Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti utilizzati direttamente nella trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Sostanze ausiliarie per la lavorazione ammesse per tutti i prodotti Tabella 1
Denominazione Osservazione
Acqua – Cloruro di calcio Agente coagulante Carbonato di calcio – Idrossido di calcio – Solfato di calcio Agente coagulante Cloruro di magnesio (o Nigari) Agente coagulante Carbonato di potassio Essiccazione dell’uva Carbonato di sodio Produzione di zucchero Acido citrico Produzione di olio e idrolisi dell’amido Idrossido di sodio Produzione di zucchero, fabbricazione di olio di colza, fino al 31 marzo 2002 Acido solforico Produzione di zucchero Diossido di carbonio – Azoto – Etanolo Solvente Acido tannico Ausiliario di filtrazione Ovalbumina – Caseina – Gelatina – Colla di pesce – Oli vegetali Lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni Gel o soluzione colloidale di diossido – di silicio Carbone attivo – Talco – Bentonite – Caolino – Terra di diatomee – Perlite – Gusci di nocciole – Farina di riso – Cera di api Antiagglomerante Cera di Carnauba Antiagglomerante
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Denominazione Osservazione
Isopropanolo (2-propanolo) Processo di cristallizzazione nella produ- zione di zucchero, fino al 31 dicembre 2006 Materiali filtranti esenti da amianto – Idrossido di sodio Produzione di zucchero, estrazione di olio da semi di colza (Brassica spp.) Etilene Maturazione complementare delle banane Allume di potassio (kalinite) Ritardante della maturazione delle banane
Additivi supplementari ammessi nei prodotti di origine animale Tabella 2
Denominazione Osservazione
Acido citrico Agente coagulante Idrossido di sodio Regolazione del pH nella fabbricazione di ricotta Acido acetico Regolazione della salamoia Acido lattico Agente coagulante, regolazione della sala- moia, regolazione del pH Concentrato di siero di latte Agente coagulante, regolazione della sala- fermentato moia
B.2. Colture di microrganismi ed enzimi Le colture di microrganismi e gli enzimi utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi geneticamente modificati e dei loro derivati (compresi gli enzimi).
B.3. Sostanze ausiliarie non utilizzate direttamente e altri prodotti autorizzati nella lavorazione degli ingredienti prodotti biologicamente Legname, trucioli e farine di legname Produzione di fumo per l’affumicatura non trattati Colle di origine naturale Etichettatura delle forme di formaggio Coloranti naturali secondo l’art. 164 Coloratura dei gusci delle uova cpv. 1 ODerr Gommalacca Agente di rivestimento per uova Silicati di calcio e di magnesio Agente di rivestimento per uova Ceneri Trattamento della crosta di formaggio Grassi animali naturali Agente di rivestimento per uova I coloranti autorizzati nella ODerr possono essere utilizzati per caratterizzare uova, carni e formaggi.
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Parte C Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicamente, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esigenze stabilite nell’ordinanza sull’agricoltura biologica C.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a:
C.1.1. Frutti, noci e semi commestibili Ghiande Lamponi seccati (Rubus idaeus L.) Ribes rossi seccati (Ribes rubrum L.) Noce di cola Frutto di granadiglia (frutto della passione) Uvaspina (Ribes crispa L.)
C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili Crescione d’acqua (Nasturtium officinale) Galanga (Alpinia officinarum) Semi di rafano (Armoracia) Pepe del Perù (Schinus molle L.) Zafferano bastardo (Cartamus tinctoris)
C.1.3. Diversi Alghe, comprese le alghe marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimen- tari tradizionali.
C.2. Prodotti vegetali trasformati mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera b:
C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi da: Cacao (Theobroma cacao) Noce di cocco (Cocos nucifera) Olive (Olea europea) Girasole (Helianthus annuus) Palma (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Cartamo (Carthamus tinctorius) Sesamo (Sesamum indicum) Soia (Glycine max)
C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003 Carta di riso Amido di riso e di mais ceroso, non modificati chimicamente
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Fruttosio Cialde C.2.3. Diversi Proteina di piselli (Pisum ssp.) Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero Kirsch
C.3. Prodotti di origine animale non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a Organismi acquatici commestibili, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali. Budella naturali, fino al 1° aprile 2004
C.4. Prodotti di origine animale ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera b Gelatina Siero di latte disidratato
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Allegato 4 (art. 4)
Elenco dei Paesi Stati membri dell’UE, numero 4:
4. Data limite di ammissione: 31 dicembre 2003.
Nuova Zelanda
1. Prodotti:
a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul- l’agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che reca- no o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agricol- tura biologica; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimen- tazione umana, conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b del- l’ordinanza sull’agricoltura biologica, eccetto i prodotti animali che re- cano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all’agri- coltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 let- tera b devono essere prodotti in Nuova Zelanda o essere importati in Nuova Zelanda: a. dalla Svizzera; o b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù del presente allegato.
3. Enti di certificazione:
– BIO-GRO New Zealand – Certenz. 4. Ente emittente il certificato di controllo: New Zealand Ministry of Agricul- ture and Forestry (MAF).
5. Data limite di ammissione: 31 dicembre 2003.
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Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)
Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno
1. Corte per animali della specie bovina (produzione di latte e di carne)
Devono essere soddisfatte le esigenze fissate nell’allegato 2 punto 1 dell’ordinanza URA del 7 dicembre 19986.
2. Corte per animali della specie equina, ovina e caprina
Animali Superficie totale Di cui almeno La parte della superficie non (vedasi nota) ... m2/animale devono coperta che presenta pavimenti a almeno ... m2/animale essere non coperti rastrelliera o griglie corrisponde al massimo al
Animali della 9+0,7 ogni 100 kg 0,7 ogni 100 kg 0 per cento specie equina Animali della specie 4 2,5 30 per cento ovina e caprina
La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali).
3. Corte per animali della specie suina
Animali Superficie totale Superficie della corte almeno (stalla e corte) ... m2/animale almeno ... m2/animale
Scrofe da allevamento non in 2,8 1,3 lattazione Verri da allevamento 10 4 Rimonte e suini da ingrasso 1,65 0,65 di oltre 60 kg Rimonte e suini da ingrasso fino 1,10 0,45 a 60 kg Suinetti svezzati 0,80 0,30
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Affinché gli animali che hanno permanentemente accesso ad una corte esposta al sole siano protetti dai colpi di sole, la parte normalmente scoperta può essere coper- ta, se necessario, con una rete parasole dal 1° marzo al 30 settembre. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie. La superficie del pavimento che presenta fori, fes- sure o altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.
6 RS 910.132.5
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4. Area con clima esterno per il pollame da reddito
Devono essere soddisfatte le esigenze fissate nell’allegato 2 punto 4 dell’ordinanza URA del 7 dicembre 1998.
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Allegato 9 (art. 16c cpv. 1 e art. 16f cpv. 3) Parte A: Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica Confederazione Svizzera Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica
1. Ente di certificazione o autorità del Paese 2. Importazione giusta:
d’origine emittente (nome e indirizzo) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 24 (autorizzazione particolare)
3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica
5. Esportatore (nome e indirizzo) 6. Ente di controllo o autorità di controllo
(nome e indirizzo)
7. Produttore o preparatore del prodotto (no- 8. Paese d’origine
me e indirizzo)
9. Paese di destinazione Svizzera
10. Primo destinatario in Svizzera (nome e 11. Importatore (nome e indirizzo)
indirizzo)
12. Contrassegni e cifre, numero di container, 13. Voce di tariffa 14. Quantitativo numero e tipo, denominazione commerciale dichiarato nelle unità del prodotto appropriate (chilo- grammi, litri, ecc.)
15. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1
Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità emittente
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16. Per importazioni giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 (autorizzazione particolare): dichiarazione della competente autorità CE (importazione nella CE giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91). Si certifica che per la commercializzazione in uno Stato membro della CE dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un’autorizzazione particolare giusta l’articolo 11 capoverso 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’autorità o dell’ente di certificazione competente
17. Controllo dell’invio da parte della competente autorità (veterinario di confine) o dell’ente di certificazione in Svizzera Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data d’importazione e ufficio doganale di notifica): Data: Nome e firma del responsabile Timbro
18. Dichiarazione del primo destinatario
Si certifica che il ricevimento delle merci è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Nome della ditta Data Nome e firma del responsabile
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Parte B: Estratto del certificato di controllo Confederazione Svizzera Estratto n. ... del certificato di controllo
1. Ente di certificazione o autorità del Paese 2. Importazione giusta:
d’origine che ha rilasciato il certificato di ordinanza sull’agricoltura biologica, controllo di base (nome e indirizzo) articolo 23 (elenco dei Paesi) ordinanza sull’agricoltura biologica, articolo 24 (autorizzazione particolare) 3. Numero di serie del certificato di controllo 4. Numero di riferimento dell’autorizzazione di base particolare giusta l’articolo 24 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica
5. Ditta che ha suddiviso in più lotti l’invio 6. Ente di controllo o autorità di controllo originale (nome e indirizzo) (nome e indirizzo)
7. Nome e indirizzo dell’importatore 8. Paese d’origine 9. Quantitativo totale
dell’invio originale dell’invio originale dichiarato dell’invio originale
10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddisivisione (nome e indirizzo)
11. Contrassegni e cifre, numero di container, 12. Voce di tariffa 13. Quantitativo numero e tipo, denominazione commerciale dichiarato del lotto del lotto nelle unità appropriate (chilogrammi, litri, ecc.)
14. Dichiarazione dell’ente di certificazione o dell’autorità di cui alla casella 1 Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3. Data: Nome e firma del responsabile Timbro dell’ente o dell’autorità competente
15. Dichiarazione del destinatario del lotto
Si certifica che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 parte B numero 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Nome della ditta Data:
Nome e firma del responsabile
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