AS 2002 4321
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 agosto 19991 concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 4 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce in una direttiva tecnica i dati che devono essere annunciati obbligatoriamente.
Art. 3 cpv. 2 2 Il gestore conclude dei contratti per la raccolta e il trattamento di ulteriori dati. Tali contratti devono essere approvati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio fede- rale). Questo esamina in particolare che siano rispettati i principi della protezione dei dati.
Art. 4 cpv. 3 3 Dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario, il gestore è indipendente dalle varie organizzazioni e imprese dell’economia animale e della carne nonché dai suoi principali fornitori.
Art. 6 cpv. 2 2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese nonché l’Ufficio del consumo possono consulta- re elettronicamente, ricevere e utilizzare i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti.
Art. 8 cpv. 2 2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo e la frequenza dei controlli presso le aziende da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e provvede a che questi controlli siano coordinati con gli altri.
1 RS 916.404
2002-1859 4321
Banca dati sul traffico di animali RU 2002
Art. 13 cpv. 1 1 La pubblicazione dei dati raccolti in conformità con la legislazione sulle epizoozie compete all’Ufficio federale di veterinaria.
Art. 14 cpv. 4 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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