Lexipedia

AS 2002 4321

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Modifica del 20 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 agosto 19991 concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4 4 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce in una direttiva tecnica i dati che devono essere annunciati obbligatoriamente.

Art. 3 cpv. 2 2 Il gestore conclude dei contratti per la raccolta e il trattamento di ulteriori dati. Tali contratti devono essere approvati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio fede- rale). Questo esamina in particolare che siano rispettati i principi della protezione dei dati.

Art. 4 cpv. 3 3 Dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario, il gestore è indipendente dalle varie organizzazioni e imprese dell’economia animale e della carne nonché dai suoi principali fornitori.

Art. 6 cpv. 2 2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese nonché l’Ufficio del consumo possono consulta- re elettronicamente, ricevere e utilizzare i dati di cui necessitano per svolgere i loro compiti.

Art. 8 cpv. 2 2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo e la frequenza dei controlli presso le aziende da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e provvede a che questi controlli siano coordinati con gli altri.

1 RS 916.404

2002-1859 4321

Banca dati sul traffico di animali RU 2002

Art. 13 cpv. 1 1 La pubblicazione dei dati raccolti in conformità con la legislazione sulle epizoozie compete all’Ufficio federale di veterinaria.

Art. 14 cpv. 4 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4322