AS 2002 4323
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Modifica del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 marzo 20011 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Essa non si applica alle prestazioni mediante le quali i risultati della banca dati centrale sono affidati a terzi per un’utilizzazione commerciale. Tali prestazioni sono oggetto di una remunerazione convenuta secondo il principio della copertura totale dei costi e alle condizioni del mercato.
Art. 2 Riscossione degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari nonché, per quanto concerne gli animali della specie bovina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui nell’allegato.
2 Una tassa amministrativa è riscossa per:
a. le notifiche mancanti, tardive o lacunose; b. i solleciti per fatture non saldate.
3 I costi di spedizione dei marchi auricolari sono fatturati separatamente.
4 Il gestore della banca dati centrale (gestore) giusta l’articolo 4 dell’ordinanza del 18 agosto 19992 concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolu- menti ai detentori di animali su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 3 cpv. 1 1 Chi non è d’accordo con la fattura può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di prendere una decisione sugli emolumenti.