AS 2002 4325
Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003
Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003
del 20 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente. ordina:
Art. 1 Contributi 1 Per sostenere i costi di eliminazione degli scarti di carne che devono essere incene- riti o resi non nocivi mediante un altro processo conformemente all’articolo 4a del- l’ordinanza del 3 febbraio 19933 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), sono assegnati i seguenti contributi: a. 13 franchi per vitello all’azienda dove il vitello è nato; b. 13 franchi per ogni bovino macellato allo stabilimento di macellazione.
2 I contributi sono assegnati solo per gli animali nati o macellati nel 2003.
Art. 2 Assegnazione dei contributi 1 I contributi sono assegnati a condizione che la banca dati sul traffico di animali abbia ricevuto l’annuncio relativo alla nascita o alla macellazione di un animale conformemente alla prescrizioni di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 27 giugno
19954 sulle epizoozie.
2 I contributi ai macelli sono assegnati inoltre solo a condizione che i rifiuti di carne di animali della specie bovina vengano trattati in stabilimenti d’eliminazione che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 14 dell’OERA5. Il macello deve fornirne la prova esibendo i contratti previsti all’articolo 16 capoverso 2 OERA e le fatture emesse dagli stabilimenti d’eliminazione.
Art. 3 Calcolo e versamento dei contributi Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contri- buti. Egli può compensare questi contributi con gli emolumenti che le aziende sono
RS 916.406
2002-1858 4325
Assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei rifiuti RU 2002 di origine animale nel 2003
tenute a versare conformemente all’ordinanza del 28 marzo 20016 sugli emolumenti per il traffico di animali.
Art. 4 Rimedi giuridici 1 Chi non è d’accordo con il conteggio può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio fede- rale dell’agricoltura di prendere una decisione. 2 Contro la decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Com- missione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia. 3 Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa fede- rale.
Art. 5 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 3 febbraio 19937 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 Gli scarti di carne, i sottoprodotti di macellazione, i prodotti del metabolismo che sono trasformati in alimenti per animali devono essere trattati giusta l’articolo 5 capoverso 1. Valgono però le deroghe seguenti: b. il grasso di altri animali dev’essere sottoposto a un trattamento termico in grado di garantire che i prodotti soddisfino le esigenze elencate nell’artico- lo 13;
Art. 22a Abrogato
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
20 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 916.404.2; RU 2002 4323 7 RS 916.441.22