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AS 2002 4327

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori; OOCOP)

del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1 1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indi- gena; c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato; d. l’allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale; e. l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato; f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lette- re a–c ed e. 2 Le misure di adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano: a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smer- cio; b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza di- retta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

RS 919.117.72 1 RS 910.1

2002-1452 4327

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2002

c. alle misure di sgravio del mercato nel caso di un’evoluzione straordinaria non legata a problemi di natura strutturale. 3 Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un’organiz- zazione di categoria o eventualmente da un’organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria. 4 I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2 Forma giuridica 1 Per richiedere l’estensione di misure di solidarietà, un’organizzazione di categoria dev’essere un’associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall’articolo 8 LAgr. 2 Per richiedere l’estensione di misure di solidarietà, un’organizzazione di produttori dev’essere un’associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corpo- rativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stes- so prodotto o gruppo di prodotti.

Art. 3 Rappresentanza del prodotto Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica or- ganizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un’organizzazione di categoria o da un’organizzazione di produttori specifica.

Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà og- getto di una richiesta d’estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori; c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di pro- dotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione; d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla tra- sformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all’assemblea dell’organizzazione di categoria esercitano personalmente un’attività ine- rente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

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e. i rappresentanti in seno all’assemblea dell’organizzazione di categoria sono nominati dall’assemblea della loro organizzazione o dall’insieme dei membri al loro livello.

Art. 5 Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà og- getto di una richiesta d’estensione sono membri dell’organizzazione di pro- duttori; c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di pro- dotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione; d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all’assemblea dell’organizzazione di produttori esercitano personalmente un’attività ine- rente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione; e. i rappresentanti in seno all’assemblea dell’organizzazione di produttori sono nominati dall’assemblea del loro gruppo o dall’insieme dei membri.

Art. 6 Gestione dell’offerta Se la richiesta d’estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l’offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventual- mente quelli dell’organizzazione di categoria per misure adottate a livello della tra- sformazione o del commercio devono comportare almeno: a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti; b. l’obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall’organiz- zazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i rac- colti, i rendimenti e le vendite dirette.

Art. 7 Procedura decisionale

1 Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione di categoria o

dell’organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2 Un’organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due

terzi.

3 Un’organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due

terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commer- cio. 4 Se un’azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

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Sezione 3: Domande

Art. 8 Principio e contenuto 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le do- mande all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

2 Le domande devono contenere:

a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi; b. un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico; c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4–6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell’organizzazione ed i dati statistici necessari, non- ché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all’assemblea; d. il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; e. la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l’organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla mi- sura; f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l’estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera f.

Art. 9 Pubblicazione delle domande 1 L’Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori. 2 Chiunque può inoltrare il proprio parere all’Ufficio federale nei 30 giorni succes- sivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10 Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell’offerta Nell’allegato 1 sono fissate: a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.

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Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri

1 Nell’allegato 2 sono fissati:

a. i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di pro- duttori; b. la durata dell’obbligo contributivo dei non membri; c. l’utilizzazione dei contributi.

2 I contributi dei non membri non devono superare l’importo dei contributi dei

membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori. 3 Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui be- nefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizza- zioni di produttori. 4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.

Art. 12 Esecuzione delle misure 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l’ese- cuzione delle misure.

2 Esse fatturano i contributi ai non membri.

3 Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all’esecuzione.

4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l’esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi. 5 Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

Art. 13 Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di so- lidarietà beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rap- porto al Dipartimento federale dell’economia sull’esecuzione e l’efficacia delle mi- sure.

Art. 14 Trasmissione di dati 1 I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all’esecuzione delle mi- sure. Possono fatturare le spese. 2 I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione del L’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1999 459, 2000 2239, 2001 3574

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Allegato 1 (art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère

1. Marcatura

In occasione dello stoccaggio presso l’affinatore, ogni forma di formaggio deve es- sere marchiata a fuoco con l’indicazione del numero di ammissione dell’azienda e del mese di produzione.

2. Sistema di sanzioni

2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell’organizzazione di categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell’elenco degli obblighi della DOC- Gruyère per quanto concerne il tenore d’acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio)

Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

Tassazione 17,5 punti 50.– 17,0 punti 100.– 16,5 punti 150.–

2.2. L’organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi. 2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confedera- zione.

3. Trasmissione di dati

3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su richiesta all’organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati;

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c. i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente; d. il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio. 3.2. L’organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d’ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione fe- derale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

4. Validità

Le misure del presente allegato sono applicabili sino al 31 dicembre 2003.

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Allegato 2 (art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, la Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contri- buti: a. al massimo 2 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.1.; b. al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favo- re delle misure di cui al punto 2.3.

2. Utilizzazione dei contributi

2.1. Il contributo incassato conformemente al punto 1a deve essere impiegato per le misure seguenti: a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b. promozione dell’esportazione di derrate alimentari contenenti una parte im- portante di latte o di latticini; c. apertura di nuovi sbocchi commerciali. 2.2. L’adozione di misure di cui al punto 2.1 è vincolata alla preventiva consultazio- ne dell’Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell’Associa- zione dell’industria svizzera del latte. 2.3. Il contributo incassato conformemente al punto 1b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca: a. ricerca in materia di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro- Marketing Suisse (AMS).

3. Trasmissione di dati

I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmetto- no su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti di- retti;

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b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valoriz- zazione del latte.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, l’Unione svizzera dei contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2, GalloSuisse è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 25 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmi- na o di pollastre; b. al massimo 10 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.

3 RS 916.010

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2. Utilizzazione dei contributi

I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L’Ufficio federale trasmette su richiesta a GalloSuisse i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 galline ovaiole e il numero di queste ultime effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e pollastrelle non- ché le rispettive quantità importate.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 1, l’Emmentaler Switzerland (ES) è autorizzata ad incassare dai non membri un contributo massimo di 55 cente- simi al chilogrammo d’Emmental fabbricato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misu- re seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

La TSM trasmette su richiesta all’ES i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi d’Emmental fabbricati; c. i quantitativi d’Emmental commercializzati direttamente.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

4 RS 916.010

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E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois

1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà

Quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 1, l’organizzazione di cate- goria del Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai non membri un contri- buto massimo di 80 centesimi al chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

2. Misure di solidarietà

Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misu- re seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche; c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

La TSM trasmette su richiesta all’organizzazione di categoria del Vacherin Fribour- geois i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati; c. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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