AS 2002 4340
Ordinanza sulle bandite federali
Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)
Modifica del 26 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali; d’intesa con il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese, ordina:
I L’oggetto n. 37, Val Ferret/Combe del Cantone del Vallese, di cui all’allegato 22 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, ha subito una lieve mo- difica del perimetro e una lieve modifica della zonizzazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
26 novembre 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 922.31 2 Il testo dell’allegato 2 e quindi anche della presente modifica non è pubblicato nella RU. Può essere chiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
4340 2002-2454