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AS 2002 4341

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 26 novembre 2002

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali; d’intesa con il Consiglio di Stato del Cantone di Uri, ordina:

I L’oggetto n. 7, Fellital, Cantone di Uri, di cui all’allegato 22 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, ha subito una lieve modifica del perimetro e una lieve modifica della zonizzazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

26 novembre 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 922.31 2 Il testo dell’allegato 2 e quindi anche della presente modifica non è pubblicato nella RU. Può essere chiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2002-2465 4341

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