AS 2002 4342
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Oemo-metas)
del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visto l’articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (Ufficio federale).
Art. 2 Assoggettamento 1 Chiunque solleciti una decisione o richieda una prestazione è tenuto a pagare un emolumento. 2 Più persone assoggettate per una decisione o una prestazione rispondono solidal- mente del pagamento dell’emolumento.
Art. 3 Eccezioni all’assoggettamento 1 Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’artico- lo 6 capoverso 1 lettere a-d dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione sono esenti dal pagamento di qualsiasi emolumento quando i costi delle attività dell’Ufficio federale non possono essere addebitati a terzi. 2 Le autorità e le istituzioni dei Cantoni e dei Comuni sono esenti dal pagamento dell’emolumento quando le attività dell’Ufficio federale sono richieste nel quadro dell’esecuzione della legge e non possono essere addebitate a terzi.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti Gli emolumenti sono calcolati secondo le tariffe della sezione 2.
RS 941.298.2
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Art. 5 Supplemento L’Ufficio federale può riscuotere i seguenti supplementi: a. fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d’urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e b. fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate parti- colari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rap- porto a casi simili precedenti.
Art. 6 Riduzione e condono dell’emolumento L’Ufficio federale può nei singoli casi ridurre o condonare l’emolumento: a. se l’attività assoggettata offre un interesse scientifico; b. se agevola futuri compiti comparabili dell’Ufficio federale; c. per altri importanti motivi.
Art. 7 Disborsi
1 I disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi con l’emolumento.
2 Sono considerati disborsi le spese supplementari relative a una singola attività as- soggettata, segnatamente: a. spese di viaggio; b. spese di trasporto e di telecomunicazione; c. spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi e software uti- lizzabili una sola volta; d. spese per le prestazioni di terzi chieste dall’Ufficio federale.
Art. 8 Preventivo L’Ufficio federale informa anticipatamente la persona assoggettata circa l’ammon- tare delle spese presumibili.
Art. 9 Fatturazione e decisione dell’emolumento 1 Le attività assoggettate vengono fatturate dall’Ufficio federale non appena effet- tuate. 2 In caso di controversie sulla fattura l’Ufficio federale emana una decisione sul- l’emolumento.
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Art. 10 Esigibilità
1 L’emolumento è esigibile:
a. con la fatturazione; b. quando la decisione sull’emolumento è passata in giudicato o, in caso di impugnazione, quando la decisione su opposizione rispettivamente la deci- sione di ricorso è passata in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dall’esigibilità.
Art. 11 Anticipazione L’Ufficio federale può, in casi motivati, esigere una congrua anticipazione dalla per- sona assoggettata, segnatamente se questa è in mora con i pagamenti oppure è domi- ciliata all’estero.
Art. 12 Fatture parziali 1 Per lavori di lunga durata l’Ufficio federale può fatturare prestazioni parziali.
2 Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per colpa della per- sona assoggettata sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. 3 In caso di morosità l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 13 Prescrizione
1 Il credito di pagamento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona assoggettata.
Sezione 2: Tariffe degli emolumenti
Art. 14 Emolumenti secondo il tempo impiegato La tariffa dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a: franchi
a. per il personale del settore amministrativo 120.– b. per i periti principali del settore accreditamento 190.– c. per i collaboratori del settore metrologico 205.–
Art. 15 Emolumenti per l’impiego di impianti di misurazione e di controllo 1 L’emolumento per ora d’impiego di un impianto di misurazione o controllo è fis- sato per ciascun impianto dall’Ufficio federale. 2 Esso tiene conto dei costi per l’ammortamento dell’impianto e per l’approntamento dei pertinenti valori di riferimento.
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Art. 16 Emolumento d’iscrizione per l’accreditamento
1 Con la domanda di accreditamento i richiedenti devono pagare un emolumento
d’iscrizione di 1800 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell’incartamento, informazione, documentazione, colloquio). Per ogni ulteriore domanda del medesi- mo richiedente questa tariffa è ridotta a 900 franchi.
2 L’emolumento è esigibile con il deposito della domanda.
3 In caso d’interruzione della procedura d’accreditamento è addebitato l’intero
emolumento d’iscrizione.
Art. 17 Emolumento annuo per l’accreditamento 1 Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accre- ditati l’Ufficio federale riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per: a. l’aggiornamento dell’incartamento degli organismi accreditati; b. la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all’estero; c. il sostegno e l’informazione degli organismi accreditati.
2 Ammontare dell’emolumento annuo per:
franchi
a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti e personale 3500.– b. laboratori di taratura e laboratori di prova tipo A 1800.– c. laboratori di prova tipo B 2200.– d. laboratori di prova tipo C 2800.– e. organismi di certificazione per il sistema di gestione 1800.– e per ciascun certificato valido supplementare 20.– 3 Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo le lettere a-d usufruiscono dei seguenti ribassi: a. organizzazioni con due organismi 25 per cento dell’emolumento annuo b. con tre o più organismi 40 per cento dell’emolumento annuo 4 Gli emolumenti annui non possono superare i 30 000.- franchi per organizzazione.
5 Questi emolumenti sono esigibili all’inizio dell’anno successivo.
6 Nel caso di rinuncia di un organismo all’accreditamento o di revoca dell’accredita- mento gli emolumenti per l’anno corrente devono essere pagati pro rata temporis entro 60 giorni.
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Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19854 sulle tasse dell’Ufficio federale di metrologia e accreditamento è abrogata.
Art. 19 Disposizione transitoria 1 Per le attività assoggettate non ancora terminate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza vigono i previgenti disciplinamenti sugli emolumenti. 2 Per le prestazioni parziali iniziate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza vigono le disposizioni della medesima.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1985 1758, 1988 1736, 1993 151, 1997 737
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