AS 2002 4347
Ordinanza del DFE sulla quota minima di valore aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni
Ordinanza del DFE sulla quota minima di valore aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni
del 18 novembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 giugno 19981 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, ordina:
Art. 1 Quota minima di valore aggiunto svizzero 1 Conformemente all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni, la quota minima di valore aggiunto svizzero dell’ammontare delle forniture è del 50 per cento. 2 Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra l’ammontare delle forniture e le forniture complementari estere nonché le forniture eseguite da subappaltatori esteri.
Art. 2 Eccezioni 1 Su domanda motivata, la commissione per la garanzia contro i rischi dell’esporta- zione può autorizzare eccezioni. 2 In particolare, l’indisponibilità di forniture complementari nazionali e di forniture eseguite da subappaltatori nazionali, o la loro mancanza di competitività, valgono come motivi di eccezione.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
18 novembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
RS 946.111.1 1 RS 946.111
2002-2282 4347