AS 2002 4362
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Modifica del 29 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 marzo 19981 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è modificata come segue:
Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998 e ha effetto il più tardi sino al 31 dicembre 2006.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
29 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 955.23
4362 2002-2242