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AS 2002 49

Ordinanza del DDPS concernente il Corpo degli istruttori

Ordinanza del DDPS concernente il Corpo degli istruttori (OI-DDPS)

del 24 ottobre 2001

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers); ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza è applicabile ai membri e agli aspiranti membri del Corpo de- gli istruttori.

Art. 2 Definizioni 1 Sono membri del Corpo degli istruttori gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione secondo l’articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 19952. 2 Sono aspiranti membri del Corpo degli istruttori gli ufficiali e i sottufficiali supe- riori che assolvono la formazione di ufficiale o sottufficiale di professione.

Sezione 2: Formazione, sviluppo del personale e promovimento dei quadri (art. 4 e 5 OPers)

Art. 3 Istruzione di base L’istruzione di base serve a introdurre gli aspiranti membri nei compiti del Corpo degli istruttori. Essa comprende: a. per gli ufficiali, gli studi di diploma o il corso di diploma presso la Scuola militare superiore conformemente all’ordinanza del 19 maggio 19933 con- cernente la Scuola militare superiore;

RS 172.220.111.310.2

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b. per i sottufficiali, il corso d’istruzione di base presso la Scuola per sottuffi- ciali di professione dell’esercito conformemente all’ordinanza del 9 dicem- bre 19964 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito.

Art. 4 Perfezionamento Il perfezionamento segue la conclusione dell’istruzione di base e ha lo scopo di mante- nere e ampliare le competenze fondamentali dei membri del Corpo degli istruttori.

Art. 5 Formazione supplementare

1 La formazione supplementare ha lo scopo di abilitare i membri del Corpo degli

istruttori ad assumere compiti di maggiore responsabilità.

2 La formazione supplementare può essere completata con impieghi comandati pres-

so eserciti stranieri, presso organizzazioni internazionali oppure con studi postdi- ploma presso una scuola superiore o una scuola universitaria professionale.

Art. 6 Gruppi d’impiego 1 Le funzioni degli ufficiali di professione e quelle dei sottufficiali di professione sono suddivise in cinque gruppi d’impiego ciascuno. 2 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d’impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione.

Art. 7 Carriera I membri del Corpo degli istruttori sono assegnati alle loro funzioni professionali in base al fabbisogno nonché all’idoneità personale, alle prestazioni e alle attitudini.

Sezione 3: Condizioni per l’assunzione (art. 24 OPers)

Art. 8 Condizioni per l’assunzione 1 Possono essere assunti come aspiranti membri del Corpo degli istruttori gli uffi- ciali e i sottufficiali che: a. hanno conseguito il grado di primotenente con proposta di avanzamento o hanno assolto il servizio pratico come sergenti maggiori o furieri; b. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; c. godono di una reputazione incensurabile; d. dispongono di una qualificazione professionale secondo gli articoli 9 o 10; e. sono stati dichiarati idonei dal punto di vista medico all’esercizio della pro- fessione militare;

4 RS 512.413

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f. possiedono la licenza di condurre della categoria B e g. hanno superato la verifica dell’idoneità. 2 In casi eccezionali debitamente giustificati, altri percorsi professionali possono es- sere riconosciuti come qualificazione professionale ai sensi del capoverso 1 lette- ra d. La formazione è disciplinata individualmente.

Art. 9 Qualificazione professionale degli ufficiali Per gli ufficiali, la qualificazione professionale dev’essere attestata da: a. una licenza o un diploma di studi superiori; b. un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuta dalla Confederazione; c. una patente di docente di scuola media; d. una patente di maestro di scuola elementare; e. una maturità federale o cantonale oppure f. una maturità professionale tecnica.

Art. 10 Qualificazione professionale dei sottufficiali Per i sottufficiali, la qualificazione professionale dev’essere attestata da un certifi- cato di capacità relativo a un tirocinio, della durata di almeno tre anni, secondo la legge federale del 19 aprile 19785 sulla formazione professionale o da un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato.

Sezione 4: Luogo di lavoro, luogo di residenza e condizioni relative al trasferimento (art. 25 e 89 OPers)

Art. 11 Luogo di lavoro 1 Ai membri e agli aspiranti membri del Corpo degli istruttori è assegnato un luogo di lavoro. 2 Ai membri del Corpo degli istruttori è assegnato un nuovo luogo di lavoro se sa- ranno presumibilmente impiegati in un altro luogo per oltre un anno.

Art. 12 Luogo di residenza 1 Il luogo di residenza dei membri del Corpo degli istruttori dev’essere di regola si- tuato in un raggio di 50 km in linea d’aria dal luogo di lavoro.

5 RS 412.10

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2 A richiesta, è autorizzato un luogo di residenza fuori del raggio prescritto, sempre che le esigenze del servizio lo consentano.

3 Al luogo di lavoro all’estero è abbinato un luogo di residenza.

Art. 13 Impiego in Svizzera Entro i confini svizzeri, i membri del Corpo degli istruttori possono essere impiegati in qualsiasi momento a seconda delle esigenze del servizio. Una durata d’impiego inferiore a tre anni per funzione dovrebbe costituire un’eccezione.

Art. 14 Impiego all’estero I membri del Corpo degli istruttori possono essere impiegati in qualsiasi momento all’estero, sempre che ciò sia necessario per assicurare i servizi d’istruzione della truppa.

Art. 15 Impieghi comandati 1 I membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori possono essere chiamati a effettuare impieghi comandati presso unità organizzative del DDPS. 2 La decisione d’impiego, unitamente all’elenco degli obblighi quadro relativo alla pertinente funzione, dev’essere comunicata in forma scritta di regola sei mesi prima dell’entrata in servizio nella nuova funzione.

Sezione 5: Tempo di lavoro e lavoro straordinario (art. 64 e 65 OPers)

Art. 16 Principio Il tempo di lavoro dei membri e degli aspiranti membri del Corpo degli istruttori si fonda sulle esigenze del servizio.

Art. 17 Compensazione 1 Per il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere concessa una compensazione con tempo libero. 2 Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera sono compensati con tempo libero.

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Sezione 6: Vacanze (art. 67 OPers)

Art. 18 1 I membri del Corpo degli istruttori hanno diritto ogni anno ad almeno due settima- ne di vacanza consecutive. Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri personali. 2 I membri del Corpo degli istruttori con figli in età scolastica hanno diritto ogni an- no ad almeno due settimane di vacanza durante uno dei periodi delle vacanze scola- stiche.

Sezione 7: Spese (art. 72 OPers)

Art. 19 Indennità agli aspiranti membri 1 Gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori hanno diritto a un’indennità par- ziale per l’alloggio e la sussistenza durante l’istruzione di base presso la Scuola mi- litare superiore o la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito.

2 L’ammontare dell’indennità si fonda sull’allegato.

Art. 20 Indennità in caso di assegnazione a un altro luogo di lavoro 1 I membri effettivi del Corpo degli istruttori hanno diritto alle indennità per viaggi di servizio dal giorno dell’inizio dell’attività nel nuovo luogo di lavoro fino al gior- no del trasloco nel nuovo luogo di residenza o fino all’occupazione di un apparta- mento o di una camera nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro. 2 Le indennità per viaggi di servizio secondo il capoverso 1 sono versate per un pe- riodo massimo di: a. dodici mesi, se i membri del Corpo degli istruttori hanno obblighi di mante- nimento o di assistenza familiare; b. sei mesi in tutti gli altri casi.

Art. 21 Indennità per luogo di residenza fuori del luogo di lavoro

1 I membri del Corpo degli istruttori con economia domestica propria che abitano

fuori del luogo di lavoro hanno diritto alle indennità per: a. l’alloggio nei casi in cui, per motivi di servizio, il ritorno al luogo di resi- denza non è indicato o ragionevole; di regola, se il domicilio è situato nei limiti del raggio prescritto (art. 12), non sussiste alcun diritto all’indennità per l’alloggio; b. la sussistenza, se hanno obblighi di mantenimento o di assistenza familiare.

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2 Le indennità per l’alloggio e la sussistenza sono corrisposte unicamente per

l’alloggio effettivamente occupato e per i pasti effettivamente consumati. 3 Se il luogo di residenza è situato in un raggio di 10 km in linea d’aria dal luogo di lavoro, il diritto all’indennità di sussistenza presuppone che i pasti siano presi fuori della propria economia domestica per ragioni di servizio che il membro del Corpo degli istruttori non può influenzare. 4 Se è versata un’indennità per viaggi di servizio, il diritto all’indennità secondo il capoverso 1 decade per i pasti già così indennizzati. 5 Al membro del Corpo degli istruttori che ha locato una camera o un’abitazione nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze è pagata, in caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, un’in- dennità quale contributo alle spese durante al massimo tre mesi, in quanto l’alloggio resti prenotato e debba essere pagato.

6 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato.

Art. 22 Alloggio in caserma o altri alloggi 1 I membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri alloggi della Confederazione, sempre che vi siano posti dispo- nibili. 2 Per l’alloggio in caserma, in edifici appartenenti alla Confederazione, in opere for- tificate, in baracche, in capanne di società, in veicoli da campeggio o in tende è cor- risposta un’indennità.

3 L’ammontare dell’indennità si fonda sull’allegato.

Art. 23 Indennità per pasti in occasione del lavoro notturno 1 I membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.00, hanno diritto all’indennità per pasti in occasione del lavoro notturno.

2 L’ammontare dell’indennità si fonda sull’allegato.

Art. 24 Viaggi tra il luogo di lavoro e di residenza 1 I viaggi dei membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro sono considerati viaggi di servizio. 2 I membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori che, di regola, ritornano al luogo di residenza soltanto alla fine della settimana possono ricevere, invece dell’indennità per questo viaggio di servizio, il rimborso delle spese di viaggio del proprio coniuge o del proprio partner e dei figli fino ai 18 anni per una visita al luo- go di lavoro. 3 I detentori di un abbonamento per i mezzi di trasporto pubblici, valevole per detto percorso e pagato dall’amministrazione, possono mettere in conto, come corsa di servizio, il viaggio effettuato con il veicolo di servizio soltanto in casi giustificati da ragioni di servizio.

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Art. 25 Viaggi pagati per visite 1 Durante l’impiego in Svizzera, ma fuori del luogo di lavoro, i membri e gli aspi- ranti membri del Corpo degli istruttori hanno diritto, per ogni settimana di assenza, a un viaggio pagato al loro luogo di lavoro o di residenza.

2 Invece dei viaggi secondo il capoverso 1 possono entrare in considerazione:

a. un viaggio al luogo di soggiorno temporaneo del coniuge o del partner e dei figli; b. per le persone celibi o nubili, un viaggio al luogo di residenza del partner, dei figli o dei genitori; c. un viaggio del coniuge o del partner e dei loro figli fino ai 18 anni al luogo d’impiego. 3 I membri effettivi e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori hanno inoltre di- ritto a un viaggio pagato supplementare come corsa di servizio: a. in caso di avvenimenti familiari importanti, per esempio parto della moglie o della partner, morte o improvvisa grave malattia di un membro della propria famiglia, del partner o dei genitori; b. in casi eccezionali giustificati, sempre che l’andamento del servizio lo con- senta.

Sezione 8: Responsabilità (art. 102 OPers)

Art. 26 I membri e gli aspiranti membri del Corpo degli istruttori soggiacciono al Codice penale militare del 13 giugno 19276 e pertanto alla giurisdizione militare, nella mi- sura in cui sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 2 del Codice penale mi- litare.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l’ordinanza del DMF del 22 novembre 19907 concernente gli istruttori

(OI-DMF);

2. l’ordinanza del 20 dicembre 19968 concernente l’assunzione e la formazione

degli istruttori.

6 RS 321.0 7 RU 1990 2023, 1991 1301 2086 2654, 1995 1059 8 RU 1997 544

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Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

24 ottobre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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Allegato

Aliquote delle indennità

Fr.

1 L’indennità agli aspiranti membri del Corpo degli istruttori

per l’alloggio e la sussistenza secondo l’articolo 19 ammonta a 25.–

2 Le indennità versate in caso di luogo di residenza al di fuori

del luogo di lavoro secondo l’articolo 21 ammontano a

2.1 per la sussistenza:

– colazione 10.– – pranzo 20.– – cena 20.–

2.2 per l’alloggio

le spese effettive per l’alloggio, conformemente alla fattura o al contratto d’affitto, fino a un importo mensile massimo di 800.–

3 L’indennità per l’alloggio in caserme o altri alloggi

secondo l’articolo 22 ammonta a 12.50

4 L’indennità per i pasti in occasione del lavoro notturno

secondo l’articolo 23 ammonta a 12.50

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