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AS 2002 510

Accordo del 4 febbraio 1986 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein concernente il traffico aereo di linea

Accordo del 4 febbraio 1986 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Bahrein concernente il traffico aereo di linea

Modifica dell’Accordo 1 Conclusa mediante scambio di note del 17 febbraio/5 marzo 1997 Entrata in vigore il 5 marzo 1997

Traduzione2

Art. 4bis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, e della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione5, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel precedente numero 3. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente appli- cati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per ga- rantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna

1 RS 0.748.127.191.66 ; RU 1994 892

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.0

510 2001-0773

Traffico aereo di linea. Accordo con il Bahrein RU 2002

Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una parti- colare minaccia.. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili ci- vili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro pas- seggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione ae- rea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

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