AS 2002 559
Convenzione concernente la negoziazione, la ratifica, l'esecuzione e la modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l'estero
Convenzione concernente la negoziazione, la ratifica, l’esecuzione e la modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l’estero
Conclusa il 9 marzo 2001 Entrata in vigore il 23 aprile 2002
Il Cantone di Friburgo, il Cantone di Vaud, il Cantone del Vallese, la Repubblica e Cantone di Neuchâtel, la Repubblica e Cantone di Ginevra e la Repubblica e Cantone del Giura, visti gli articoli 48 della Costituzione federale, 45 della Costituzione del Cantone di Friburgo, 52 della Costituzione del Cantone di Vaud, 38 della Costituzione del Cantone del Vallese, 39 della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, 99 della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra e
84 della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura,
animati dal desiderio di associare i Parlamenti alla negoziazione delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei Cantoni con l’estero e di emanare disposizioni comuni in merito alla loro ratifica, modifica ed esecuzione, convengono quanto segue:
Art. 1 Scopo La presente convenzione disciplina l’intervento dei Parlamenti cantonali nella nego- ziazione, nella ratifica, nell’esecuzione e nella modifica delle convenzioni intercan- tonali e dei trattati dei Cantoni con l’estero.
Art. 2 Commissione degli affari esteri Il Parlamento di ogni Cantone contraente istituisce conformemente alle proprie norme una commissione incaricata di trattare gli affari esteri.
Art. 3 Rapporto tra Parlamenti e Governi
1 Il Governo di ogni Cantone contraente presenta periodicamente al Parlamento un
rapporto sulla sua politica estera. 2 Il rapporto è sottoposto per esame alla Commissione degli affari esteri la quale, sentito il parere del Governo e raccolte le informazioni necessarie, lo trasmette al Parlamento affinché ne prenda atto.
3 Il Parlamento sottopone al Governo le sue proposte conformemente alle proprie
norme.
RS 134.11
2001-2190 559
Convenzioni intercantonali e trattati dei Cantoni con l’estero RU 2002
Art. 4 Negoziazione di convenzioni intercantonali e di trattati con l’estero
1 In caso di negoziazione di una convenzione intercantonale o di un trattato del
Cantone con l’estero la cui approvazione sottostà al referendum obbligatorio o fa- coltativo, il Governo chiede il parere della Commissione degli affari esteri prima di adottare o di modificare le linee direttive del mandato di negoziazione. 2 La Commissione si riunisce a porte chiuse; i suoi membri sono tenuti al segreto d’ufficio. 3 La Commissione comunica al Governo il suo parere in merito alle linee direttive del mandato di negoziazione. Il Governo informa la Commissione sul seguito delle negoziazioni.
Art. 5 Commissione interparlamentare
1 In caso di conclusione o di modifica di una convenzione intercantonale o di un
trattato di più Cantoni con l’estero la cui approvazione o modifica sottostà in ogni Cantone contraente al referendum obbligatorio o facoltativo, i Cantoni contraenti istituiscono una commissione interparlamentare composta di sette rappresentanti per Cantone, designati dai singoli Parlamenti conformemente alla procedura che essi applicano alla nomina dei membri delle loro commissioni. 2 Prima della firma della convenzione intercantonale o del trattato con l’estero la commissione interparlamentare può, entro un termine sufficiente fissato dai Governi, esprimere un parere in merito al risultato delle negoziazioni. 3 La commissione interparlamentare si riunisce a porte chiuse; i suoi membri sono tenuti al segreto d’ufficio. 4 Al più tardi al momento della firma della convenzione o del trattato i Governi in- formano la commissione interparlamentare in merito al seguito dato alle sue osser- vazioni. La commissione interparlamentare può tuttavia chiedere ai Governi di esse- re informata al riguardo prima della chiusura dei lavori e presentare se del caso nuo- ve proposte. 5 Tali informazioni sono comunicate anche alla Commissione degli affari esteri di ogni Cantone interessato.
Art. 6 Presidenza e deliberazioni
1 In occasione della prima seduta, convocata di comune accordo dagli uffici dei
Parlamenti dei Cantoni interessati, la commissione interparlamentare nomina un pre- sidente e un vicepresidente, appartenenti a due delegazioni cantonali. 2 Il segretariato della commissione interparlamentare e la conservazione dei docu- menti incombono, a sue spese, al segretariato del Parlamento del Cantone che si as- sume la presidenza della commissione. 3 La commissione interparlamentare delibera a maggioranza dei membri presenti. Le nomine sono fatte a maggioranza assoluta al primo turno e a maggioranza relativa al secondo turno.
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4 Se la commissione esprime un parere su un progetto di convenzione intercantonale o di trattato con l’estero, il processo verbale indica il risultato del voto in seno a ogni delegazione cantonale. Tale risultato è comunicato ai rispettivi Governi unita- mente al parere della commissione. 5 I Governi dei Cantoni che partecipano alle negoziazioni possono farsi rappresen- tare alle sedute della commissione interparlamentare. Essi non hanno diritto di voto.
6 La commissione interparlamentare può dotarsi di un regolamento.
Art. 7 Ratifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati con l’estero 1 Dopo la firma da parte dei Governi dei Cantoni contraenti, le convenzioni inter- cantonali e i trattati dei Cantoni con l’estero necessitano della ratifica da parte dei Parlamenti conformemente alle disposizioni delle rispettive costituzioni cantonali. 2 Il parere della commissione interparlamentare secondo l’articolo 6 è allegato al messaggio indirizzato ai Parlamenti.
Art. 8 Esecuzione delle convenzioni intercantonali 1 Trattandosi di convenzioni che creano un’istituzione o una rete di istituzioni inter- cantonale e la cui approvazione sottostà in ogni Cantone contraente al referendum obbligatorio o facoltativo, i Cantoni contraenti convengono un controllo parlamen- tare coordinato su tale istituzione o rete, sempreché la quota del budget annuale a carico di ogni Cantone superi in media 1 000 000 di franchi. 2 Il controllo coordinato è eseguito da una commissione interparlamentare e verte perlomeno: a. sugli obiettivi strategici dell’istituzione o della rete di istituzioni intercanto- nale, indipendentemente dal fatto che essi siano definiti o no mediante un mandato di prestazioni; b. sulla pianificazione finanziaria pluriennale; c. sul budget annuale; d. sui conti annuali; e. sulla valutazione dei risultati dell’esercizio.
3 La composizione e le competenze della commissione interparlamentare nonché le
modalità del controllo sono definite nella convenzione che crea l’istituzione o la rete di istituzioni intercantonale.
4 La commissione interparlamentare redige un rapporto scritto almeno una volta
all’anno. Il rapporto è sottoposto ai Parlamenti interessati. 5 Sono salve le competenze dei Parlamenti in materia di budget e di controllo parla- mentare.
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Art. 9 Entrata in vigore 1 La presente convenzione entra in vigore con l’adesione di almeno due Cantoni e la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per i Cantoni che vi aderi- scono successivamente, entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione in tale raccolta. 2 È aperta all’adesione di tutti i Cantoni; la loro dichiarazione di adesione è notifi- cata al Consiglio federale.
Art. 10 Durata, proroga, modifica 1 La presente convenzione è conclusa per una durata iniziale di quattro anni. È pro- rogata tacitamente per una durata indeterminata, salvo se uno dei Cantoni contraenti ne chiede la modifica un anno almeno prima della scadenza del termine.
2 Le modifiche della convenzione proposte da uno o più Cantoni sono sottoposte a
una commissione interparlamentare istituita conformemente all’articolo 5.
3 La commissione interparlamentare esprime un parere sulle proposte di modifica
conformemente all’articolo 6. 4 Se i Cantoni contraenti si accordano su una modifica della convenzione, essi la sottopongono all’approvazione dei loro Parlamenti. 5 Se non si giunge a un’intesa su una proposta di modifica della convenzione o se la modifica non è approvata dalla maggioranza dei Cantoni contraenti prima della sca- denza della convenzione, quest’ultima è prorogata tacitamente per una durata inde- terminata, salvo per i Cantoni che la denunciano entro i termini di cui all’articolo 11.
Art. 11 Denuncia 1 La presente convenzione può essere denunciata da ogni Cantone contraente per la prima volta mediante preavviso scritto di sei mesi alla fine del quarto anno civile se- guente la sua entrata in vigore, in seguito mediante preavviso scritto di sei mesi alla fine di ogni anno civile; la denuncia è notificata al Consiglio federale. 2 Se è prorogata per una durata indeterminata, la convenzione resta in vigore per i Cantoni che non l’hanno denunciata, sempreché il loro numero sia almeno di due.
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Campo di applicazione della convenzione
Cantone Adesione Entrata in vigore
Friburgo 1o settembre 2001 23 aprile 2002 Vaud 1o gennaio 2002 23 aprile 2002 Vallese 27 settembre 2001 23 aprile 2002 Neuchâtel 28 novembre 2001 23 aprile 2002 Ginevra 19 settembre 2001 23 aprile 2002 Giura 1o gennaio 2002 23 aprile 2002