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AS 2002 564

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

del 4 dicembre 2001

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei politecnici federali (OPers settore dei PF), ordina:

Sezione l: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro degli assistenti e dei collabo- ratori scientifici del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

2 Non soggiacciono alla presente ordinanza i collaboratori che dispongono di una

qualifica accademica e a cui incombono, in misura preponderante, compiti di gestione delle infrastrutture.

3 Per il resto è applicabile l’OPers settore dei PF.

Sezione 2: Assistenti

Art. 2 Categorie di assistenti e requisiti di assunzione 1 Possono essere assunti quali assistenti ausiliari anche persone che non dispongono di un diploma universitario.

2 Possono essere assunti quali assistenti

- i titolari di un diploma universitario, segnatamente i dottorandi iscritti al PFZ per il loro lavoro di dottorato.

3 Possono essere assunti quali assistenti in capo

- i titolari di un diploma universitario che possiedono il titolo di dottore ricono- sciuto dal PFZ o una corrispondente esperienza professionale e conoscenze specializzate particolarmente approfondite. 4 L’assunzione secondo i capoversi 2 e 3 presuppone un titolo universitario ricono- sciuto dal PFZ.

RS 172.220.113.11 1 RS 172.220.113

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Art. 3 Stipendio

1 Gli assistenti ausiliari sono assunti con uno stipendio orario.

2 Le altre categorie di assistenti sono classificate come segue:

a. assistenti: 15a e 18a classe di stipendio; b. dottorandi: di regola 15a classe di stipendio; c. assistenti in capo: 20a–24a classe di stipendio. 3 I titolari di un diploma universitario diverso dal dottorato e senza esperienza pro- fessionale sono assegnati al minimo della 15a classe di stipendio. 4 Lo stipendio dipende inoltre dall’elenco degli obblighi e dalla valutazione della funzione (art. 25 OPers settore dei PF).

Art. 4 Durata dell’impiego

1 Gli assistenti e gli assistenti in capo sono assunti per un periodo determinato di sei anni al massimo. 2 La durata totale dell’impiego è di dodici anni al massimo. Una nuova assunzione per un periodo secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d’interruzione di almeno tre anni (art. 20 cpv. 2 e 3 OPers settore dei PF). 3 La durata massima d’impiego degli assistenti può essere superata durante la fase di preparazione al pensionamento dei professori preposti agli assistenti. La Direzione del PFZ disciplina i dettagli.

4 La Direzione del PFZ può trasformare un’assunzione a tempo determinato in

un’assunzione a tempo indeterminato.

Art. 5 Grado di occupazione I dottorandi hanno un grado di occupazione almeno del 60 per cento.

Art. 6 Superiore gerarchico 1 Gli assistenti ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3 sono subordinati a un profes- sore del PFZ. 2 Qualora l’assistente sia attribuito a un istituto, a un dipartimento o ad altra unità del PFZ, è considerato quale superiore gerarchico il direttore dell’unità in questione.

Art. 7 Compiti 1 Gli assistenti ausiliari sono impiegati per attività di sostegno nell’insegnamento o nella ricerca. 2 Gli assistenti collaborano nell’insegnamento, nei progetti di ricerca o nella presta- zione di servizi generali.

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3 Gli assistenti della 18a classe di stipendio assumono inoltre compiti importanti nell’ambito di responsabilità del loro superiore in materia d’insegnamento, di ricerca e di prestazione di servizi. 4 I dottorandi lavorano alla propria tesi e al progetto di ricerca sul quale essa si fon- da, e ampliano e approfondiscono le proprie conoscenze specializzate. Assumono altresì compiti secondo l’articolo 7 capoverso 2. 5 Gli assistenti in capo assumono compiti direttivi inerenti all’ambito di responsabi- lità del loro superiore.

Art. 8 Attività scientifica autonoma e perfezionamento (art. 15 cpv. 1 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF) 1 Gli assistenti ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3 possono svolgere lavori di dottorato o di abilitazione, collaborare a progetti scientifici e seguire studi post- laurea. 2 Essi concertano con il proprio superiore la loro attività scientifica autonoma e il perfezionamento.

3 Per questi assistenti l’insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

Art. 9 Vacanze Le vacanze devono essere prese tenendo conto delle esigenze organizzative dell’in- segnamento.

Sezione 3: Collaboratori scientifici

Art. 10 Collaboratori scientifici assunti per una durata determinata

1 Possono essere assunti per una durata determinata scienziati che dispongono di

una qualificazione a livello universitario riconosciuta dal PFZ, se svolgono una fun- zione analoga a quella di un assistente e se esercitano la loro attività nel quadro di progetti d’insegnamento o di ricerca, oppure di progetti finanziati da terzi, 2 Per quanto concerne lo stipendio e i compiti dei collaboratori scientifici assunti per una durata determinata, si applicano per analogia gli articoli 3 e 7 della presente ordinanza.

3 La durata dell’impiego non può eccedere nove anni. Una nuova assunzione per un

periodo determinato secondo la presente ordinanza può aver luogo solo dopo un periodo d’interruzione di almeno tre anni.

4 La Direzione del PFZ può trasformare un’assunzione a tempo determinato in

un’assunzione a tempo indeterminato.

2 RS 414.110

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5 D’intesa con il loro superiore gerarchico, i collaboratori scientifici assunti per un periodo determinato possono seguire studi post-laurea e svolgere lavori di dottorato o di abilitazione. 6 Per i collaboratori scientifici, l’insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

7 I contributi del datore di lavoro concernenti le assicurazioni sociali a favore dei collaboratori scientifici stipendiati con mezzi di terzi sono, di regola, a carico dei finanziatori.

Art. 11 Collaboratori scientifici assunti a tempo indeterminato 1 Possono essere assunti per una durata indeterminata scienziati che dispongono di una qualifica accademica riconosciuta dal PFZ e che sono destinati a compiti nell’ambito dell’insegnamento, della ricerca e della prestazione di servizi. 2 I collaboratori scientifici assunti per una durata indeterminata sono retribuiti come segue: a. collaboratori scientifici: 18a–23a classe di stipendio; b. collaboratori scientifici con funzioni di quadro: 24a–27a classe di stipendio; c. collaboratori scientifici con funzioni direttive: 28a–31a classe di stipendio. 3 Le classificazioni che deroghino ai criteri di cui al capoverso 2 devono essere approvate dall’organo competente. 4 D’intesa con il loro superiore, i collaboratori scientifici possono svolgere anche attività scientifiche autonome. 5 Per i collaboratori scientifici, l’insegnamento impartito nei due PF è gratuito.

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

4 dicembre 2001 In nome della Direzione del PFZ: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch

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