AS 2002 58
Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale dell'Amministrazione federale nel 2002
Ordinanza concernente il versamento di un assegno unico al personale dell’Amministrazione federale nel 2002
del 7 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Assegno
1 Nel 2002 è versato un assegno unico agli impiegati delle seguenti unità:
a. dipartimenti e Cancelleria federale; b. unità decentralizzate dell’Amministrazione federale secondo l’allegato al- l’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (eccettuate le unità decentralizzate del Dipartimento federale dell’interno e dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale); c. servizi del Parlamento; d. Tribunali federali e Commissioni di ricorso. 2 L’assegno è versato agli impiegati il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2002 e non è sciolto al momento della sua concessione.
Art. 2 Importo dell’assegno 1 L’assegno ammonta all’1,0 per cento dello stipendio secondo l’articolo 15 LPers.
2 Gli apprendisti hanno diritto a un assegno di 200 franchi, a prescindere dalla
durata del rapporto d’impiego. 3 L’importo dell’assegno per gli agenti occupati a tempo parziale dipende dal loro grado di occupazione al momento del versamento.
Art. 3 Eccezioni Non hanno diritto all’assegno: a. gli impiegati le cui prestazioni non soddisfano le esigenze; b. gli impiegati nei confronti dei quali è pendente un procedimento disciplinare;
RS 172.220.111.8
58 2001-2587
Versamento di un assegno unico al personale dell’Amministrazione federale RU 2002 nel 2002
c. gli agenti impiegati per un breve periodo o irregolarmente; d. i pensionati rioccupati dalla Confederazione.
Art. 4 Versamento 1 L’assegno è versato dal servizio presso cui l’agente è impiegato al momento del versamento. 2 Se al momento del versamento l’agente è in congedo di lunga durata o in congedo non pagato, l’assegno gli è versato unitamente al primo stipendio successivo alla ripresa del lavoro.
Art. 5 Ripercussioni L’assegno non si ripercuote sulla 13 mensilità, sui premi di fedeltà, sul versamento dello stipendio in caso di decesso o sull’indennità di vacanze.
Art. 6 Entrata in vigore e durata della validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed è valida fino al 31 dicembre 2002.
7 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz