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AS 2002 60

Ordinanza sull'organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull’organizzazione del PFL)

del 15 novembre 2001

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli 25 capoverso 1 e 27 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 dicembre 19992 sul settore dei PF e l’articolo 15 capoverso 5 dell’ordinanza del 13 gennaio 19933 sui PF, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza definisce la struttura del Politecnico federale di Losanna (PFL) e regola i compiti della direzione del PFL, dei servizi centrali e delle facoltà.

Art. 2 Struttura e sede 1 Il PFL è costituito dalla direzione, dalle facoltà, dall’assemblea della scuola, dalla conferenza dei docenti e dai servizi centrali.

2 La sede del PFL è a Ecublens (Vaud).

Sezione 2: Direzione del PFL

Art. 3 Composizione e organizzazione

1 La direzione del PFL si compone dei membri4 seguenti:

a. il presidente; b. il vicepresidente dell’insegnamento; c. il vicepresidente della ricerca e della valorizzazione; d. il vicepresidente della pianificazione e della logistica.

2 La supplenza del presidente è assicurata dal vicepresidente dell’insegnamento.

RS 414.110.372 4 Tutte le designazioni delle funzioni al maschile si riferiscono a entrambi i sessi.

60 2001-2553

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2002

3 Per il coordinamento delle sue attività e la consulenza giuridica, la direzione del PFL può farsi affiancare da un segretario generale. Il segretario generale partecipa alle riunioni della direzione del PFL con voto consultivo. 4 Il presidente e i vicepresidenti possono farsi assistere da un massimo di cinque de- legati nella gestione operativa del proprio settore. I delegati partecipano con voto consultivo alle riunioni della direzione in cui si trattano affari che li concernono.

Art. 4 Compiti 1 La direzione del PFL definisce l’organizzazione e la strategia del PFL in materia di insegnamento, ricerca, valorizzazione, pianificazione e logistica.

2 La direzione del PFL deve assolvere in particolare i compiti seguenti:

a. emana un regolamento interno; b. ratifica i regolamenti delle facoltà su proposta dei decani delle facoltà. La proposta deve essere approvata dal consiglio di facoltà; c. decide, su proposta del decano della relativa facoltà, in merito alla creazione o alla soppressione di istituti; d. decide, su proposta del decano della relativa facoltà, in merito alla creazione o alla soppressione di corsi accademici; e. prende le decisioni che in qualità di datore di lavoro del personale del PFL sono di sua competenza; f. nomina gli altri membri di direzione delle facoltà secondo la procedura defi- nita nell’articolo 13; g. assicura la comunicazione generale del PFL; h. nomina, su proposta del decano della facoltà interessata, i capi delle sezioni; i. può istituire conferenze o commissioni; j. può costituire un comitato strategico e un consiglio scientifico. 3 Conduce a scadenze regolari colloqui con l’assemblea della scuola e la conferenza dei docenti.

Art. 5 Il presidente 1 Il presidente assume la responsabilità giuridica e politica del PFL e risponde della sua gestione al Consiglio dei PF.

2 Presiede la direzione del PFL.

3 Assegna ai membri della direzione i fondi preventivati e fissa le loro competenze finanziarie.

4 Nomina i decani delle facoltà secondo la procedura definita nell’articolo 13.

5 Prepara, d’intesa con i decani delle relative facoltà, la nomina dei professori ordi- nari e straordinari nonché dei professori assistenti e titolari.

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2002

6 Nomina, d’intesa con i decani delle relative facoltà i professori invitati, i docenti privati, i maîtres d’enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

7 Può delegare le competenze specificate al capoverso 6 a un vicepresidente.

Art. 6 Il vicepresidente dell’insegnamento 1 Il vicepresidente dell’insegnamento coordina le attività inerenti all’insegnamento accademico delle facoltà, rappresenta il PFL negli affari accademici e promuove la collaborazione con altre scuole universitarie in materia di insegnamento.

2 È responsabile degli studi di dottorato e della postformazione.

3 Decide in merito all’impiego dei fondi a disposizione del suo settore.

Art. 7 Il vicepresidente della ricerca e della valorizzazione 1 Il vicepresidente della ricerca e della valorizzazione coordina le attività inerenti alla ricerca delle facoltà e promuove i rapporti tra la ricerca, l’economia e la società.

2 Decide in merito all’impiego dei fondi a disposizione del suo settore.

Art. 8 Il vicepresidente della pianificazione e della logistica 1 Il vicepresidente della pianificazione e della logistica amministra e pianifica tutti i fondi destinati alla ricerca, all’insegnamento e ai servizi.

2 Decide in merito all’impiego dei fondi a disposizione del suo settore.

3 È responsabile della creazione e della conservazione del valore dei mobili e degli immobili e ne assicura un impiego efficiente e adeguato.

4 È responsabile della sicurezza e dell’igiene sul posto di lavoro.

Sezione 3: Facoltà e collegio

Art. 9 Definizione e compiti 1 Le facoltà sono le unità d’insegnamento e di ricerca. Esse sono subordinate alla direzione del PFL. 2 La facoltà è responsabile delle sezioni ad essa annesse. Essa assicura, d’intesa con le relative facoltà, l’insegnamento in altre sezioni.

3 La sezione è responsabile dei corsi accademici che conducono al diploma.

4 La facoltà elabora una strategia di ricerca e di valorizzazione.

5 Promuove e sostiene le iniziative interdisciplinari in collaborazione con altre fa- coltà e istituzioni accademiche.

6 Gestisce i fondi e le risorse di personale che le sono attribuiti.

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Art. 10 Lista delle facoltà Il PFL comprende le facoltà seguenti: a. ambiente naturale, architettonico e costruito; b. informatica e comunicazioni; c. scienze e tecniche dell’ingegnere; d. scienze di base; e. scienze della vita.

Art. 11 Collegio Il PFL comprende un collegio delle scienze umane. Le disposizioni vigenti per le facoltà si applicano per analogia al collegio se non valgono disposizioni particolari.

Art. 12 Organizzazione 1 L’organizzazione della facoltà comprende la direzione della facoltà, il consiglio della facoltà, le sezioni, gli istituti, i centri e i servizi generali.

2 Gli istituti sono costituiti di cattedre e di laboratori.

3 Il consiglio della facoltà è presieduto dal decano della facoltà.

Art. 13 Direzione

1 La facoltà è diretta dal decano della facoltà.

2 Il decano della facoltà è nominato per una periodo di quattro anni dal presidente del PFL su proposta di una commissione di nomina, in cui sono rappresentati tutti i gruppi dei membri della facoltà. 3 I membri della direzione della facoltà sono nominati dalla direzione del PFL su proposta del decano della facoltà; la proposta deve essere approvata dal consiglio della facoltà. 4 Il decano e gli altri membri della direzione della facoltà possono essere rieletti.

Art. 14 Membri Le seguenti persone sono membri della facoltà a cui sono annessi: a. i docenti; b. gli assistenti, i collaboratori scientifici e i dottorandi; c. gli studenti immatricolati e gli uditori del PFL; d. i collaboratori amministrativi e tecnici.

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Sezione 4: Assemblea della scuola

Art. 15

1 L’Assemblea della scuola è l’organo di partecipazione centrale del PFL.

2 Raccoglie le prese di posizione e le trasmette in forma riassunta alla direzione del PFL.

3 Assicura la partecipazione dei membri del PFL.

4 Sottopone proposte alla direzione del PFL.

Sezione 5: Conferenza dei docenti

Art. 16 La Conferenza dei docenti comunica alla direzione del PFL la sua opinione in me- rito a tutte le questioni che concernono il corpo insegnanti.

Sezione 6: Servizi centrali

Art. 17 1 I servizi centrali adempiono compiti amministrativi e tecnici; inoltre assolvono funzioni di gestione e di sostegno per i settori insegnamento, ricerca e valorizzazio- ne a livello di PFL. 2 La direzione del PFL designa i servizi centrali, definisce i loro compiti e la loro subordinazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 23 settembre 19935 sull’organizzazione del PFL è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

15 novembre 2001 Per il Consiglio dei PF Il presidente: Francis Waldvogel Il segretario generale: Johannes Fulda

5 RU 1993 2957, 2000 1159

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2002

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