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AS 2002 66

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

del 15 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sentita l’Amministrazione federale delle finanze, visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 6 marzo 20001 sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Contributi

1 Gli esercenti adempiono il loro obbligo di contribuire mediante:

a. contributi annui durante l’esercizio; b. la compensazione del disavanzo. 2 I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base ai presunti costi di

smaltimento. I costi di smaltimento sono definiti secondo principi unitari e in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

3 Il calcolo si fonda su un modello attuariale.

4 I presunti tassi di interesse annuo e di rincaro sono fissati dalla commissione am- ministrativa (commissione).

Art. 2 Capitale accumulato 1 I diritti dell’esercente tenuto a versare i contributi sul capitale accumulato sono co-

stituiti: a. dai depositi effettuati per il corrispondente impianto; b. dalla partecipazione agli utili; c. dal valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

2 Sono dedotti dal capitale accumulato:

a. i pagamenti effettuati dal Fondo a favore dell’impianto; b. la quota di costi amministrativi corrispondente all’impianto in questione.

RS 732.014.1 1 RS 732.014

66 2001-2534

Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. RU 2002

3 La partecipazione agli utili comprende gli interessi semplici e composti nonché i

profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Essa è calcolata per ogni esercente entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

Art. 3 Costi amministrativi

1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della commissione; b. le spese del segretariato; c. i costi di gestione del patrimonio (comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari); d. le spese peritali; e. le spese dell’Ufficio federale dell’energia per le attività di sorveglianza sul Fondo; f. le spese decise dalla commissione; g. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico del Fondo. 2I costi amministrativi sono calcolati per ogni esercente entro il 31 dicembre dell’esercizio contabile e addebitati sul suo conto.

Sezione 2: Fissazione e forma dei contributi annui

Art. 4 Fissazione 1 All’inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la commissione fissa i contri-

buti annui sulla base dei presunti costi di smaltimento. Se il nuovo calcolo dei costi di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all’ultimo calcolo, la commis- sione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia. 2 Se, in seguito all’evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato differi-

sce dal valore teorico all’interno di un margine di oscillazione fissato dalla commis- sione, i contributi annui rimangono invariati.

3 Gli esercenti tenuti a versare i contributi possono corrispondere anticipi.

Art. 5 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie 1 La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni esercente tenuto a versare i contributi, un quarto del capitale accumulato. 2 Gli esercenti che intendono versare i loro contributi sotto forma di contratti di assi-

curazione o garanzie devono farne richiesta alla commissione.

Art. 6 Valuta I depositi si effettuano di regola in franchi svizzeri. La commissione decide in me- rito alle eccezioni su richiesta degli esercenti.

Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. RU 2002

Art. 7 Contratti di assicurazione e garanzie 1 I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di

contributi se: a. garantiscono al Fondo il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne; b. il diritto del Fondo nei confronti dell’assicuratore o del garante non si estin- gue qualora l’esercente disattenda i propri obblighi verso questi ultimi; c. l’assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine; d. l’assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al suo diritto di recedere dal contratto in virtù degli articoli 6, 54 e 55 della legge federale del 2 aprile

19082 sul contratto di assicurazione.

2 Non sono riconosciuti in particolare:

a. i diritti che sorgono soltanto in caso di spegnimento conseguente a un inci- dente; b. i diritti che non sorgono in caso di spegnimento conseguente a un incidente; c. le garanzie degli esercenti tenuti a versare i contributi. 3 Se le premesse non sono più soddisfatte a causa dell’insolvenza dell’assicuratore o del garante, la commissione revoca il suo riconoscimento. L’esercente tenuto a ver- sare i contributi deve concludere entro sei mesi, previa approvazione della commis- sione, una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia oppure versare entro un anno sotto forma di deposito il contributo coperto in precedenza con contratti di as- sicurazione o garanzie. 4 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, l’esercente tenuto a versare i contributi deve corrispondere sotto forma di deposito il contributo finora coperto con contratti di assicurazione o garanzie entro il termine di disdetta.

5 È fatto salvo l’articolo 5 capoverso 1.

Sezione 3: Diritti degli esercenti

Art. 8 Finanziamento delle misure di smaltimento 1 Gli esercenti trasmettono per pagamento al segretariato le fatture concernenti le spese di smaltimento. 2 Il segretariato esamina le fatture dal punto di vista formale e provvede a pagarle mediante il Fondo entro i termini fissati. 3 L’esercente può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi

contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

2 RS 221.229.1

Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. RU 2002

Art. 9 Rimborsi all’esercente che adempie l’obbligo di smaltimento

1 La commissione decide di rimborsare l’eccedenza, a condizione che l’esercente

abbia interamente adempiuto i suoi obblighi di smaltimento. L’eventuale eccedenza è rimborsata entro un termine adeguato e in considerazione della struttura degli in- vestimenti. 2 Il rimborso avviene se l’esercente dichiara di non avere altri diritti nei confronti del

Fondo.

Sezione 4: Amministrazione

Art. 10 Compiti della commissione 1 Nell’ambito del mandato conferitole in base all’articolo 12 dell’ordinanza sul Fon-

do di smaltimento, la commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia- rio e il preventivo per i costi di smaltimento; b. esamina i costi amministrativi e di smaltimento e li addebita al Fondo; c. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; d. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive; e. sceglie gli uffici di deposito e l’organo di revisione e nomina i gestori patri- moniali. 2 La commissione vigila sull’operato del segretariato e degli specialisti da essa con-

sultati.

Art. 11 Restrizioni all’investimento Le risorse finanziarie del Fondo non possono essere investite in imprese degli eser- centi tenuti a versare i contributi e in imprese il cui attivo è investito prevalente- mente in centrali nucleari.

Art. 12 Contabilità

1 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

2 La contabilità del Fondo è tenuta conformemente agli articoli 957-964 del Codice

delle obbligazioni3. Il bilancio e il conto d’esercizio informano sullo stato patrimo- niale e sui risultati annui del Fondo.

3 RS 220

Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. RU 2002

3 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valuta-

zione dei depositi. 4 La commissione pubblica il rendiconto annuale entro sei mesi dalla chiusura dei conti.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 13 Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

15 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger