AS 2002 675
Ordinanza sull'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso
Ordinanza sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso (OITEDerr)
Modifica del 27 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 8a Certificato di sanità e salubrità 1 Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono es- sere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’orga- nizzazione accreditata. Il certificato deve contenere: a. indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare; b. indicazioni sulla provenienza della carne aggiunta o dei prodotti a base di carne aggiunti; c. la ditta o il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera; d. indicazioni di polizia sanitaria; e. la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene mate- riale a rischio ai sensi degli articoli 181 capoverso 1 e 182 capoverso 1 del- l’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie. 2 Gli invii d’importazione di cui al capoverso 1 per i quali non è presentato un certi- ficato di sanità e salubrità sono respinti alla frontiera.
II
Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 8a capoverso 1 possono essere ancora im- portate senza certificato di sanità e salubrità fino al 31 luglio 2002.