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AS 2002 675

Ordinanza sull'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso

Ordinanza sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso (OITEDerr)

Modifica del 27 marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sull’importazione, il transito e l’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso è modificata come segue:

Art. 8a Certificato di sanità e salubrità 1 Gli invii d’importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono es- sere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un’orga- nizzazione accreditata. Il certificato deve contenere: a. indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare; b. indicazioni sulla provenienza della carne aggiunta o dei prodotti a base di carne aggiunti; c. la ditta o il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera; d. indicazioni di polizia sanitaria; e. la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene mate- riale a rischio ai sensi degli articoli 181 capoverso 1 e 182 capoverso 1 del- l’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie. 2 Gli invii d’importazione di cui al capoverso 1 per i quali non è presentato un certi- ficato di sanità e salubrità sono respinti alla frontiera.

II

Disposizione transitoria Le derrate alimentari di cui all’articolo 8a capoverso 1 possono essere ancora im- portate senza certificato di sanità e salubrità fino al 31 luglio 2002.